Art. 31 
 
         Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro 
 
  1. Al fine di rafforzare l'attivita' di  vigilanza  in  materia  di
lavoro, legislazione sociale,  nonche'  di  salute  e  sicurezza  sui
luoghi di lavoro mediante il potenziamento  del  personale  ispettivo
preposto  ai  controlli  sul  territorio,  le   autorizzazioni   alle
assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  e
previste dall'articolo 13, comma  2,  del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, e dall'articolo 5-ter  del  decreto-legge  3  settembre
2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  novembre
2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025. 
  2. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato, per gli  anni
2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo  indeterminato,  senza  previo
esperimento delle previste procedure  di  mobilita',  250  unita'  di
personale da inquadrare nell'area funzionari  del  vigente  Contratto
collettivo   nazionale,   Comparto   funzioni   centrali,    famiglia
professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza,  con
incremento della dotazione organica per le unita' eccedenti. 
  3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro  e',
altresi', autorizzato, per gli anni 2024,  2025  e  2026,  a  bandire
procedure  concorsuali  pubbliche  per  titoli  ed  esami,  su   base
regionale, anche svolte mediante l'uso di  tecnologie  digitali,  con
facolta' di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un  solo  ambito  regionale  e  per  una  sola
posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale
risulti   incapiente   rispetto   ai   posti   messi   a    concorso,
l'amministrazione  puo'  coprire  i  posti  ancora  vacanti  mediante
scorrimento delle graduatorie  degli  idonei  non  vincitori  per  la
medesima posizione  di  lavoro  in  altri  ambiti  regionali,  previo
interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parita'  di
requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente  ai  titoli
valutabili, il bando puo' prevedere specifici titoli di studio per la
partecipazione ai concorsi. 
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2  e  3,  pari  ad
euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento  delle  procedure
concorsuali, nonche' pari ad euro  2.500.000  per  il  2025  ed  euro
1.500.000 a decorrere dal 2026, riferiti  agli  oneri  indiretti  per
l'assunzione   di   personale,   sono   a   carico    del    bilancio
dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro.  Alla   compensazione   dei
relativi  effetti  finanziari,  in  termini  di   fabbisogno   e   di
indebitamento netto, pari  a  euro  325.000  per  l'anno  2024,  euro
2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a  decorrere  dall'anno
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale  di  cui  al
comma 2, pari ad euro  11.777.968  annui  a  decorrere  dal  2025  si
provvede: 
    a) quanto a 1.700.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2025,
mediante  utilizzo  di  quota   parte   delle   risorse   rinvenienti
dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del  presente
decreto; 
    b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere  dall'anno  2025,
mediante  utilizzo   delle   risorse   rinvenienti   dall'abrogazione
dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter  e  14,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 2020, n. 8, di cui all'articolo 45, comma  2,  del  presente
decreto; 
    c) quanto 6.077.968 annui a decorrere  dall'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente  di  personale
dell'Arma dei carabinieri, di cui  all'articolo  826,  comma  1,  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e'  incrementato  di  50  unita'  in  soprannumero
rispetto all'organico attuale. 
  6. All'articolo  826,  comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole:  «660  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «710 unita'»; 
    b) la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)  ispettori:
271;»; 
    c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:  «f)  appuntati  e
carabinieri: 254;». 
  7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma  5,  l'Arma  dei
carabinieri e' autorizzata ad  assumere,  in  deroga  alle  ordinarie
facolta'  assunzionali,  un  corrispondente  numero  di   unita'   di
personale, ripartite in 25 unita' del ruolo ispettori e in 25  unita'
del ruolo appuntati e carabinieri. 
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 7, pari  a
euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569  per  l'anno  2025,  a
euro 2.385.722 per l'anno 2026, a euro 2.624.596 per l'anno  2027,  a
euro 2.704.398 per l'anno 2028, a euro 2.718.625 per l'anno  2029,  a
euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030  al  2033  e  a  euro
2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034,  si  provvede,  per  euro
380.810 per l'anno 2024,  euro  2.054.569  per  l'anno  2025  e  euro
2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  9.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse   alle   assunzioni
straordinarie di cui al comma 8, comprese le spese per mense e  buoni
pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per l'anno
2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026  e  di  euro
35.000  a  decorrere  dall'anno  2027,  cui  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  10. Al fine  di  garantire  un  adeguato  presidio  del  territorio
attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento  su
tutto il territorio nazionale dell'attivita' di vigilanza in  materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto  al  lavoro
sommerso   e   irregolare,   le   somme   destinate    al    bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi  degli  articoli  13,
comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo  9
aprile  2008,  n.  81,  possono  essere   altresi'   utilizzate   per
finanziare, nel limite  di  20  milioni  di  euro,  l'efficientamento
dell'Ispettorato  nazionale  del   lavoro,   attraverso   misure   da
individuare con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato. 11. Al  fine  di
garantire l'efficacia delle misure  incentivanti  gia'  destinate  al
personale   dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro,   a   fronte
dell'aumento del numero delle unita' ispettive previsto dall'articolo
8-bis del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dall'articolo 5-ter
del  decreto-legge  3  settembre  2019,  n.  101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dall'articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,  n.  215,  nonche'  dal
presente decreto, all'articolo 14,  comma  1,  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge, 21
febbraio 2014, n. 9, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «d)
il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e  successive
modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e successive modificazioni,  ed  i  maggiori  introiti  derivanti
dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnati ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato  a  misure,
da definire con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  finalizzate  ad  una  piu'  efficiente  utilizzazione   del
personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi  di  carattere  organizzativo,
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,  nonche'
alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro  sommerso  e
irregolare. Le  risorse  di  cui  al  primo  periodo,  per  la  quota
destinata alla piu' efficiente utilizzazione del personale ispettivo,
possono essere corrisposte al predetto personale nel  limite  del  15
per cento del trattamento  economico  individuale  complessivo  lordo
annuo.». 
  12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1  e
3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le  dotazioni  organiche
dell'INAIL  e  dell'INPS  sono  incrementate  del  numero  di   posti
corrispondenti alle  unita'  di  personale  ispettivo  inserite,  con
decorrenza 1° gennaio  2017,  nei  ruoli  ad  esaurimento  dei  piani
triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto
legislativo 30  marzo  2001  n.  165  e  al  Decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo periodo,  sono
eliminate le parole «dall'INPS e dall'INAIL» e all'articolo 7,  comma
2, primo periodo, dopo le parole «INPS  e  INAIL»  sono  aggiunte  le
parole  «,  ferme  restando  le  rispettive  competenze  ed  evitando
sovrapposizioni  degli  interventi,».  Le  risorse  derivanti   dalle
economie per le  cessazioni  dal  servizio  del  personale  ispettivo
cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e
dall'INAIL ai  fini  della  determinazione  del  budget  assunzionale
previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data entrata in
vigore del presente decreto, i fondi per  il  trattamento  accessorio
dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni
di personale ispettivo  effettuate  utilizzando  il  predetto  budget
assunzionale nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2,
del Decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75.  Entro  90  giorni
dall'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   il   personale
amministrativo  dell'INPS  e  dell'INAIL,  che  ha  svolto   funzioni
ispettive in virtu'  del  precedente  inquadramento  nel  profilo  di
vigilanza, puo' chiedere di essere  reinquadrato  nei  corrispondenti
profili di  vigilanza  dei  rispettivi  Istituti,  nei  limiti  delle
disponibilita' previste dalle relative dotazioni organiche.