Art. 28
Modifiche alla definizione di start-up innovativa
1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) e' premessa la seguente:
«a-bis) e' una microimpresa o una piccola o media impresa, come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003»;
b) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
non svolge attivita' prevalente di agenzia e di consulenza».
2. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La permanenza nella sezione speciale del registro delle
imprese di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno, e'
consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione
nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di
ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1);
b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con
una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2,
lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla
gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce
A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile,
o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo
anno;
d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000
euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un
aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione
non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo
professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di
un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un
equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e
incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e
sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
e) ottenimento di almeno un brevetto.
2-ter. Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8
puo' essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo
di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di
"scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo
di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1
milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione
caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del
conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile,
superiore al 100 per cento annuo.
2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter resta fermo
quanto disposto dall'articolo 29, comma 7-bis».
Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore
certificato: finalita', definizione e pubblicita'). -
(Omissis)
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up
innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la
societa' di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a)
a-bis) e' una microimpresa o una piccola o media
impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003;
b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi;
c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una
filiale in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della
start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e'
superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o
prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico e non svolge attivita' prevalente
di agenzia e di consulenza;
g) non e' stata costituita da una fusione,
scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o
di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o
superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start-up innovativa.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business
plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti
da incubatori certificati, i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di
proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte
in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno
di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta
svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita'
italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che
abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati,
in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o
superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di
almeno una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.
2-bis. La permanenza nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui al comma 8, dopo la
conclusione del terzo anno, e' consentita fino a
complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella
medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) incremento al 25 per cento della percentuale
delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma
2, lettera h), numero 1);
b) stipulazione di almeno un contratto di
sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi
dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
c) registrazione di un incremento dei ricavi
derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o
comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di
cui all'articolo 2425 del codice civile, o
dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al
terzo anno;
d) costituzione di una riserva patrimoniale
superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un
finanziamento convertendo o un aumento di capitale a
sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore
a quella di minoranza da parte di un investitore terzo
professionale, di un incubatore o di un acceleratore
certificato, di un investitore vigilato, di un business
angel ovvero attraverso un equity crowdfunding - 22 -
svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20
per cento della percentuale delle spese di ricerca e
sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
e) ottenimento di almeno un brevetto.
2-ter. Il termine di cinque anni complessivi per la
permanenza nella sezione speciale del registro delle
imprese di cui al comma 8 puo' essere esteso per ulteriori
periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni
complessivi, per il passaggio alla fase di "scaleup", ove
intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di
un organismo di investimento collettivo del risparmio, di
importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo
di estensione;
b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione
caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla
voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del
codice civile, superiore al 100 per cento annuo.
2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter
resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma
7-bis.».