Art. 28 
 
          Modifiche alla definizione di start-up innovativa 
 
  1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b) e' premessa la seguente: 
      «a-bis) e' una microimpresa o una piccola o media impresa, come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6
maggio 2003»; 
    b) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
non svolge attivita' prevalente di agenzia e di consulenza». 
  2. All'articolo 25 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. La permanenza nella sezione speciale del  registro  delle
imprese di cui al comma 8, dopo la conclusione  del  terzo  anno,  e'
consentita fino a complessivi cinque anni dalla  data  di  iscrizione
nella medesima sezione  speciale,  in  presenza  di  almeno  uno  dei
seguenti requisiti: 
      a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese  di
ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1); 
      b) stipulazione di almeno un contratto di  sperimentazione  con
una pubblica amministrazione ai sensi  dell'articolo  158,  comma  2,
lettera b), del codice dei contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
      c) registrazione di un incremento dei  ricavi  derivanti  dalla
gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce
A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice  civile,
o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal  secondo  al  terzo
anno; 
      d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a  50.000
euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo  o  un
aumento di capitale a sovrapprezzo che porti  ad  una  partecipazione
non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore  terzo
professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato,  di
un investitore vigilato, di un business angel  ovvero  attraverso  un
equity  crowdfunding  svolto  tramite  piattaforma   autorizzata,   e
incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e
sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1); 
      e) ottenimento di almeno un brevetto. 
    2-ter. Il termine di cinque anni complessivi  per  la  permanenza
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al  comma  8
puo' essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo
di  quattro  anni  complessivi,  per  il  passaggio  alla   fase   di
"scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti: 
      a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un  organismo
di investimento collettivo del risparmio, di importo  superiore  a  1
milione di euro, per ciascun periodo di estensione; 
      b)   incremento   dei   ricavi   derivanti    dalla    gestione
caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1)  del
conto  economico,  di  cui  all'articolo  2425  del  codice   civile,
superiore al 100 per cento annuo. 
    2-quater. Nei casi di cui ai commi  2-bis  e  2-ter  resta  fermo
quanto disposto dall'articolo 29, comma 7-bis». 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25,  comma  2,  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   25   (Start-up   innovativa   e    incubatore
          certificato:  finalita',  definizione  e  pubblicita').   -
          (Omissis) 
                2. Ai fini del presente decreto,  l'impresa  start-up
          innovativa,  di  seguito  «start-up  innovativa»,   e'   la
          societa'   di   capitali,   costituita   anche   in   forma
          cooperativa, le cui  azioni  o  quote  rappresentative  del
          capitale  sociale  non   sono   quotate   su   un   mercato
          regolamentato   o   su   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
                  a) 
                  a-bis) e' una microimpresa o una  piccola  o  media
          impresa, come definite  dalla  raccomandazione  2003/361/CE
          della Commissione, del 6 maggio 2003; 
                  b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi; 
                  c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, o  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o  una
          filiale in Italia; 
                  d) a partire dal secondo anno  di  attivita'  della
          start-up innovativa, il totale del valore della  produzione
          annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
          entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  non  e'
          superiore a 5 milioni di euro; 
                  e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
                  f)  ha,   quale   oggetto   sociale   esclusivo   o
          prevalente,   lo   sviluppo,    la    produzione    e    la
          commercializzazione di prodotti  o  servizi  innovativi  ad
          alto valore tecnologico e non svolge  attivita'  prevalente
          di agenzia e di consulenza; 
                  g)  non  e'  stata  costituita  da   una   fusione,
          scissione societaria o a seguito di cessione di  azienda  o
          di ramo di azienda; 
                  h)  possiede  almeno  uno  dei  seguenti  ulteriori
          requisiti: 
                    1) le spese in ricerca e sviluppo sono  uguali  o
          superiori al 15 per cento del maggiore valore fra  costo  e
          valore totale della produzione della  start-up  innovativa.
          Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
          le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
          fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
          dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
          spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo
          sviluppo    precompetitivo     e     competitivo,     quali
          sperimentazione, prototipazione  e  sviluppo  del  business
          plan, le spese relative ai servizi di  incubazione  forniti
          da incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di  personale
          interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
          ricerca e sviluppo,  inclusi  soci  ed  amministratori,  le
          spese  legali  per  la  registrazione   e   protezione   di
          proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
          risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte
          in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo  anno
          di  vita,  la  loro  effettuazione   e'   assunta   tramite
          dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante  della
          start-up innovativa; 
                    2) impiego  come  dipendenti  o  collaboratori  a
          qualsiasi titolo, in  percentuale  uguale  o  superiore  al
          terzo della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di titolo  di  dottorato  di  ricerca  o  che  sta
          svolgendo un dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'
          italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e  che
          abbia svolto, da almeno  tre  anni,  attivita'  di  ricerca
          certificata presso istituti di ricerca pubblici o  privati,
          in Italia o all'estero, ovvero,  in  percentuale  uguale  o
          superiore a due terzi della forza  lavoro  complessiva,  di
          personale  in  possesso  di  laurea  magistrale  ai   sensi
          dell'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          22 ottobre 2004, n. 270; 
                    3) sia titolare o depositaria o licenziataria  di
          almeno una privativa industriale relativa a una  invenzione
          industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
          semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale  ovvero  sia
          titolare  dei  diritti  relativi  ad   un   programma   per
          elaboratore  originario  registrato  presso   il   Registro
          pubblico speciale per i programmi per elaboratore,  purche'
          tali privative  siano  direttamente  afferenti  all'oggetto
          sociale e all'attivita' di impresa. 
                2-bis.  La  permanenza  nella  sezione  speciale  del
          registro  delle  imprese  di  cui  al  comma  8,  dopo   la
          conclusione  del  terzo  anno,   e'   consentita   fino   a
          complessivi cinque anni  dalla  data  di  iscrizione  nella
          medesima sezione speciale, in presenza di  almeno  uno  dei
          seguenti requisiti: 
                  a) incremento al 25  per  cento  della  percentuale
          delle spese di ricerca e sviluppo, come definite  al  comma
          2, lettera h), numero 1); 
                  b)  stipulazione  di   almeno   un   contratto   di
          sperimentazione con una pubblica amministrazione  ai  sensi
          dell'articolo 158, comma 2,  lettera  b),  del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31  marzo
          2023, n. 36; 
                  c)  registrazione  di  un  incremento  dei   ricavi
          derivanti  dalla  gestione  caratteristica  dell'impresa  o
          comunque individuati alla voce A1) del conto economico,  di
          cui   all'articolo    2425    del    codice    civile,    o
          dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo  al
          terzo anno; 
                  d)  costituzione  di   una   riserva   patrimoniale
          superiore a 50.000 euro,  attraverso  l'ottenimento  di  un
          finanziamento  convertendo  o  un  aumento  di  capitale  a
          sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non  superiore
          a quella di minoranza da  parte  di  un  investitore  terzo
          professionale,  di  un  incubatore  o  di  un  acceleratore
          certificato, di un investitore  vigilato,  di  un  business
          angel ovvero attraverso  un  equity  crowdfunding  -  22  -
          svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al  20
          per cento  della  percentuale  delle  spese  di  ricerca  e
          sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1); 
                  e) ottenimento di almeno un brevetto. 
                2-ter. Il termine di cinque anni complessivi  per  la
          permanenza  nella  sezione  speciale  del  registro   delle
          imprese di cui al comma 8 puo' essere esteso per  ulteriori
          periodi di due  anni,  sino  al  massimo  di  quattro  anni
          complessivi, per il passaggio alla fase di  "scaleup",  ove
          intervenga almeno uno dei seguenti requisiti: 
                  a) aumento di capitale a sovrapprezzo da  parte  di
          un organismo di investimento collettivo del  risparmio,  di
          importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun  periodo
          di estensione; 
                  b) incremento dei ricavi derivanti  dalla  gestione
          caratteristica dell'impresa  o  comunque  individuati  alla
          voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425  del
          codice civile, superiore al 100 per cento annuo. 
                2-quater. Nei casi di cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter
          resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo   29,   comma
          7-bis.».