Art. 29 
 
Disposizione  transitoria  concernente  la  definizione  di  start-up
                             innovativa 
 
  1. Le start up  innovative  iscritte  nella  sezione  speciale  del
registro  delle  imprese  di  cui  all'articolo  25,  comma  8,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in  vigore
della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno
a condizione che il raggiungimento dei  requisiti  di  cui  al  comma
2-bis del medesimo articolo 25,  introdotto  dall'articolo  28  della
presente legge, avvenga: 
    a) in caso di start-up iscritte nel registro  da  oltre  diciotto
mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno; 
    b) in caso di start-up iscritte nel registro da meno di  diciotto
mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza. 
  2. Le imprese che non  possiedono  piu'  i  requisiti  di  start-up
innovativa  per  effetto  del  comma  2-bis  dell'articolo   25   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  introdotto  dall'articolo  28
della presente legge, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti,
nella sezione speciale del  registro  delle  imprese  riservata  alle
piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4,  comma  2,
del  decreto-legge  24  gennaio   2015,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Per i  riferimenti  all'articolo  25,  comma  8,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  si
          veda nelle note all'articolo 30. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  2,  del
          decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per  il
          sistema  bancario  e  gli  investimenti),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33: 
                «Art. 4  (Piccole  e  medie  imprese  innovative).  -
          (Omissis) 
                2.  Presso  le  Camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
          speciale del registro delle  imprese  di  cui  all'articolo
          2188 del codice civile, a  cui  le  PMI  innovative  devono
          essere iscritte; la sezione  speciale  del  registro  delle
          imprese  consente  la  condivisione,  nel  rispetto   della
          normativa  sulla   tutela   dei   dati   personali,   delle
          informazioni   relative,    per    le    PMI    innovative:
          all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci  fondatori  e
          agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al  patrimonio
          netto, al sito internet, ai rapporti con gli  altri  attori
          della filiera. 
                (Omissis)».