Art. 29
Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up
innovativa
1. Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in vigore
della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno
a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma
2-bis del medesimo articolo 25, introdotto dall'articolo 28 della
presente legge, avvenga:
a) in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto
mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;
b) in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto
mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.
2. Le imprese che non possiedono piu' i requisiti di start-up
innovativa per effetto del comma 2-bis dell'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall'articolo 28
della presente legge, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti,
nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle
piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4, comma 2,
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
Note all'art. 29:
- Per i riferimenti all'articolo 25, comma 8, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si
veda nelle note all'articolo 30.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il
sistema bancario e gli investimenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33:
«Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). -
(Omissis)
2. Presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono
essere iscritte; la sezione speciale del registro delle
imprese consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per le PMI innovative:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio
netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori
della filiera.
(Omissis)».