Art. 30 
 
        Modifiche alla definizione di incubatore certificato 
 
  1. All'articolo 25 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, lettera e), dopo le parole: «start-up  innovative»
sono inserite le  seguenti:  «oppure  nell'attivita'  di  supporto  e
accelerazione di start-up innovative»; 
    b) al comma 7: 
      1) alla lettera a), le parole: «costituzione e/o incubazione di
start-up» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione o incubazione
o accelerazione di start-up»; 
      2) alla lettera b), dopo la parola: «ospitate» sono inserite le
seguenti: «o supportate»; 
      3) alla lettera d), dopo le parole: «personale  ospitato»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «o  personale  delle   start-up   innovative
supportate»; 
      4) alla lettera e), le parole: «rispetto all'anno,  precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «delle start-up innovative supportate
rispetto all'anno precedente»; 
      5) alle lettere f),  g)  e  h),  dopo  la  parola:  «incubate»,
ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o supportate»; 
    c) al comma 8 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Gli
incubatori certificati  che  svolgono  attivita'  di  supporto  e  di
accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione  speciale  del
registro  delle  imprese,  diversa  da  quella  di  cui  al   periodo
precedente». 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del made in
Italy,  sono  aggiornati  i  valori  minimi  di  cui   al   comma   7
dell'articolo  25  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
con riferimento  allo  svolgimento  delle  attivita'  di  supporto  e
accelerazione di start-up innovative di cui alla lettera e) del comma
5 del medesimo articolo 25, diverse dalle attivita' di incubazione  e
sviluppo. 
  3. Gli incubatori certificati che svolgono l'attivita' di  supporto
e di accelerazione di start-up iscritti nella  sezione  speciale  del
registro delle  imprese  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  8
dell'articolo  25  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente  articolo,  sono
esclusi dall'applicazione  delle  disposizioni  agevolative  previste
dagli articoli 26, comma 8, e 27 del medesimo  decreto-legge  n.  179
del 2012 e di quelle di cui all'articolo 31 della presente legge. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25, commi 5, 7 e 8,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   25   (Start-up   innovativa   e    incubatore
          certificato:  finalita',  definizione  e  pubblicita').   -
          (Omissis) 
                5. Ai fini  del  presente  decreto,  l'incubatore  di
          start-up innovative certificato,  di  seguito:  "incubatore
          certificato" e' una societa' di capitali, costituita  anche
          in  forma  cooperativa,  di  diritto  italiano  ovvero  una
          Societas   Europaea,   residente   in   Italia   ai   sensi
          dell'articolo  73  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi  per
          sostenere la nascita e lo sviluppo di  start-up  innovative
          ed e' in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a)  dispone  di   strutture,   anche   immobiliari,
          adeguate ad accogliere  start-up  innovative,  quali  spazi
          riservati per poter installare attrezzature di prova, test,
          verifica o ricerca; 
                  b) dispone di attrezzature  adeguate  all'attivita'
          delle start-up innovative,  quali  sistemi  di  accesso  in
          banda  ultralarga  alla  rete  internet,   sale   riunioni,
          macchinari per test, prove o prototipi; 
                  c)  e'  amministrato  o  diretto  da   persone   di
          riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione
          e ha a disposizione una struttura tecnica e  di  consulenza
          manageriale permanente; 
                  d)  ha  regolari  rapporti  di  collaborazione  con
          universita', centri di  ricerca,  istituzioni  pubbliche  e
          partner  finanziari  che  svolgono  attivita'  e   progetti
          collegati a start-up innovative; 
                  e)   ha   adeguata    e    comprovata    esperienza
          nell'attivita' di sostegno  a  start-up  innovative  oppure
          nell'attivita' di  supporto  e  accelerazione  di  start-up
          innovative, la cui sussistenza e'  valutata  ai  sensi  del
          comma 7. 
                (Omissis) 
                7. Il possesso del requisito di cui alla  lettera  e)
          del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di  start-up
          innovative,   mediante   dichiarazione   sottoscritta   dal
          rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
          sulla base di valori minimi  individuati  con  il  medesimo
          decreto del Ministero dello sviluppo economico  di  cui  al
          comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: 
                  a)   numero   di   candidature   di   progetti   di
          costituzione o  incubazione  o  accelerazione  di  start-up
          innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno; 
                  b) numero di start-up innovative avviate e ospitate
          o supportate nell'anno; 
                  c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; 
                  d) numero complessivo di collaboratori e  personale
          ospitato o personale delle start-up innovative supportate; 
                  e) percentuale di variazione del numero complessivo
          degli  occupati  delle   start-up   innovative   supportate
          rispetto all'anno precedente; 
                  f)  tasso  di  crescita  media  del  valore   della
          produzione delle start-up innovative incubate o supportate; 
                  g) capitali di rischio ovvero finanziamenti,  messi
          a disposizione dall'Unione europea,  dallo  Stato  e  dalle
          regioni,  raccolti  a  favore  delle  start-up   innovative
          incubate o supportate; 
                  h) numero di  brevetti  registrati  dalle  start-up
          innovative  incubate  o  supportate,  tenendo   conto   del
          relativo settore merceologico di appartenenza. 
                8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e
          per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
          di  commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura
          istituiscono una apposita  sezione  speciale  del  registro
          delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a
          cui  la  start-up  innovativa  e  l'incubatore  certificato
          devono essere iscritti al fine di poter  beneficiare  della
          disciplina   della   presente   sezione.   Gli   incubatori
          certificati  che  svolgono  attivita'  di  supporto  e   di
          accelerazione di start-up  sono  iscritti  in  una  sezione
          speciale del registro delle imprese, diversa da  quella  di
          cui al periodo precedente. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 26, comma 8, e  27
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
                «Art. 26 (Deroga al diritto  societario  e  riduzione
          degli oneri per l'avvio). - (Omissis) 
                8. La start-up innovativa e l'incubatore  certificato
          dal momento della loro iscrizione  nella  sezione  speciale
          del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8,
          sono esonerati dal pagamento dell'imposta di  bollo  e  dei
          diritti di segreteria dovuti per gli  adempimenti  relativi
          alle iscrizioni nel registro  delle  imprese,  nonche'  dal
          pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere
          di commercio. L'esenzione e'  dipendente  dal  mantenimento
          dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della
          qualifica  di   start-up   innovativa   e   di   incubatore
          certificato e dura comunque non oltre  il  quinto  anno  di
          iscrizione. L'atto costitutivo della  start-up  innovativa,
          costituita ai sensi  dell'articolo  4,  comma  10-bis,  del
          decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' di
          quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale
          iscrizione   nella   citata   sezione   speciale   di   cui
          all'articolo 25, comma 8, e'  esente  dal  pagamento  delle
          imposte di bollo e dei diritti di segreteria.». 
                «Art.  27  (Remunerazione  con  strumenti  finanziari
          della start-up innovativa e dell'incubatore certificato). -
          1. Il reddito di  lavoro  derivante  dall'assegnazione,  da
          parte delle start-up innovative  di  cui  all'articolo  25,
          comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo
          25,  comma  5,  ai  propri  amministratori,  dipendenti   o
          collaboratori continuativi di  strumenti  finanziari  o  di
          ogni altro diritto o incentivo che  preveda  l'attribuzione
          di  strumenti  finanziari  o  diritti   similari,   nonche'
          dall'esercizio  di  diritti  di  opzione   attribuiti   per
          l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre  alla
          formazione del reddito imponibile  dei  suddetti  soggetti,
          sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione
          che  tali  strumenti  finanziari  o   diritti   non   siano
          riacquistati dalla start-up  innovativa  o  dall'incubatore
          certificato,  dalla  societa'  emittente  o  da   qualsiasi
          soggetto che direttamente controlla o e' controllato  dalla
          start-up innovativa o dall'incubatore  certificato,  ovvero
          e' controllato  dallo  stesso  soggetto  che  controlla  la
          start-up innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli
          strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in  contrasto
          con tale disposizione, il reddito  di  lavoro  che  non  ha
          previamente concorso alla formazione del reddito imponibile
          dei suddetti soggetti  e'  assoggettato  a  tassazione  nel
          periodo d'imposta in cui avviene la cessione. 
                2.  L'esenzione  di  cui  al  comma  1   si   applica
          esclusivamente con riferimento all'attribuzione di  azioni,
          quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti  emessi
          dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con
          i  quali  i  soggetti  suddetti  intrattengono  il  proprio
          rapporto di lavoro, nonche' di quelli  emessi  da  societa'
          direttamente controllate da una start-up innovativa o da un
          incubatore certificato. 
                3. L'esenzione di cui al comma 1  trova  applicazione
          con  riferimento  al  reddito  di  lavoro  derivante  dagli
          strumenti finanziari e dai diritti attribuiti  e  assegnati
          ovvero ai diritti di opzione attribuiti e  esercitati  dopo
          la data di entrata in vigore della legge di conversione del
          presente decreto. 
                4. Le azioni, le quote  e  gli  strumenti  finanziari
          partecipativi emessi  a  fronte  dell'apporto  di  opere  e
          servizi  resi  in  favore  di  start-up  innovative  o   di
          incubatori  certificati,  ovvero  di  crediti  maturati   a
          seguito della prestazione di opere e servizi,  ivi  inclusi
          quelli professionali, resi nei confronti degli stessi,  non
          concorrono alla  formazione  del  reddito  complessivo  del
          soggetto  che   effettua   l'apporto,   anche   in   deroga
          all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o
          al momento in cui e' operata  la  compensazione  che  tiene
          luogo del pagamento. 
                5. Le plusvalenze realizzate mediante la  cessione  a
          titolo  oneroso  degli  strumenti  finanziari  di  cui   al
          presente  articolo  sono  assoggettate   ai   regimi   loro
          ordinariamente applicabili.».