Art. 30
Modifiche alla definizione di incubatore certificato
1. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera e), dopo le parole: «start-up innovative»
sono inserite le seguenti: «oppure nell'attivita' di supporto e
accelerazione di start-up innovative»;
b) al comma 7:
1) alla lettera a), le parole: «costituzione e/o incubazione di
start-up» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione o incubazione
o accelerazione di start-up»;
2) alla lettera b), dopo la parola: «ospitate» sono inserite le
seguenti: «o supportate»;
3) alla lettera d), dopo le parole: «personale ospitato» sono
aggiunte le seguenti: «o personale delle start-up innovative
supportate»;
4) alla lettera e), le parole: «rispetto all'anno, precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «delle start-up innovative supportate
rispetto all'anno precedente»;
5) alle lettere f), g) e h), dopo la parola: «incubate»,
ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o supportate»;
c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
incubatori certificati che svolgono attivita' di supporto e di
accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione speciale del
registro delle imprese, diversa da quella di cui al periodo
precedente».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del made in
Italy, sono aggiornati i valori minimi di cui al comma 7
dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
con riferimento allo svolgimento delle attivita' di supporto e
accelerazione di start-up innovative di cui alla lettera e) del comma
5 del medesimo articolo 25, diverse dalle attivita' di incubazione e
sviluppo.
3. Gli incubatori certificati che svolgono l'attivita' di supporto
e di accelerazione di start-up iscritti nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui al secondo periodo del comma 8
dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, sono
esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste
dagli articoli 26, comma 8, e 27 del medesimo decreto-legge n. 179
del 2012 e di quelle di cui all'articolo 31 della presente legge.
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 25, commi 5, 7 e 8,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore
certificato: finalita', definizione e pubblicita'). -
(Omissis)
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di
start-up innovative certificato, di seguito: "incubatore
certificato" e' una societa' di capitali, costituita anche
in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una
Societas Europaea, residente in Italia ai sensi
dell'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per
sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative
ed e' in possesso dei seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari,
adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi
riservati per poter installare attrezzature di prova, test,
verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita'
delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in
banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni,
macchinari per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di
riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione
e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza
manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con
universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari che svolgono attivita' e progetti
collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza
nell'attivita' di sostegno a start-up innovative oppure
nell'attivita' di supporto e accelerazione di start-up
innovative, la cui sussistenza e' valutata ai sensi del
comma 7.
(Omissis)
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e)
del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up
innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
sulla base di valori minimi individuati con il medesimo
decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di
costituzione o incubazione o accelerazione di start-up
innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate
o supportate nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale
ospitato o personale delle start-up innovative supportate;
e) percentuale di variazione del numero complessivo
degli occupati delle start-up innovative supportate
rispetto all'anno precedente;
f) tasso di crescita media del valore della
produzione delle start-up innovative incubate o supportate;
g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi
a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle
regioni, raccolti a favore delle start-up innovative
incubate o supportate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up
innovative incubate o supportate, tenendo conto del
relativo settore merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e
per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
istituiscono una apposita sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a
cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato
devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione. Gli incubatori
certificati che svolgono attivita' di supporto e di
accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione
speciale del registro delle imprese, diversa da quella di
cui al periodo precedente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 26, comma 8, e 27
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 26 (Deroga al diritto societario e riduzione
degli oneri per l'avvio). - (Omissis)
8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato
dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale
del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8,
sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei
diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi
alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal
pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere
di commercio. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento
dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della
qualifica di start-up innovativa e di incubatore
certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di
iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa,
costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonche' di
quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale
iscrizione nella citata sezione speciale di cui
all'articolo 25, comma 8, e' esente dal pagamento delle
imposte di bollo e dei diritti di segreteria.».
«Art. 27 (Remunerazione con strumenti finanziari
della start-up innovativa e dell'incubatore certificato). -
1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da
parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25,
comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo
25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o
collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di
ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione
di strumenti finanziari o diritti similari, nonche'
dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per
l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla
formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti,
sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione
che tali strumenti finanziari o diritti non siano
riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore
certificato, dalla societa' emittente o da qualsiasi
soggetto che direttamente controlla o e' controllato dalla
start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero
e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la
start-up innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli
strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto
con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha
previamente concorso alla formazione del reddito imponibile
dei suddetti soggetti e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica
esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni,
quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi
dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con
i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio
rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa'
direttamente controllate da una start-up innovativa o da un
incubatore certificato.
3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione
con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli
strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati
ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo
la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e
servizi resi in favore di start-up innovative o di
incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a
seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi
quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non
concorrono alla formazione del reddito complessivo del
soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o
al momento in cui e' operata la compensazione che tiene
luogo del pagamento.
5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a
titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al
presente articolo sono assoggettate ai regimi loro
ordinariamente applicabili.».