Art. 31 
 
                 Ulteriori misure di incentivazione 
 
  1. All'articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le  agevolazioni
sono concesse per la durata massima di  cinque  anni  dalla  data  di
iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese  di  cui
all'articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo
non  si  applicano  se  l'investimento  genera   una   partecipazione
qualificata superiore al 25 per cento  del  capitale  sociale  o  dei
diritti di governance o se il  contribuente  e'  anche  fornitore  di
servizi alla  start-up,  direttamente  ovvero  anche  attraverso  una
societa' controllata o collegata, per un fatturato  superiore  al  25
per cento dell'investimento agevolabile». 
  2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
purche' l'investimento non  produca  una  partecipazione  qualificata
superiore al 25 per cento del  capitale  sociale  o  dei  diritti  di
governance.  Il  diritto  alla  detrazione   non   sussiste   se   il
contribuente  e'  anche   fornitore   di   servizi   alla   start-up,
direttamente ovvero  anche  attraverso  una  societa'  controllata  o
collegata,   per   un   fatturato   superiore   al   25   per   cento
dell'investimento portato a beneficio»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. la percentuale di cui al comma 1 e' incrementata al  65
per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»; 
    c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «si applica alle sole
start-up  innovative  iscritte»  fino  alla  fine  del  periodo  sono
sostituite dalle seguenti: «si applica alle sole start-up  innovative
fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del  registro
delle imprese»; 
    d) al comma 3 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
salvi  i  casi  indipendenti  dalla  volonta'  del  contribuente.  La
detrazione  matura,  in  caso  di  investimenti  in  convertendo,   a
decorrere dalla data della disposizione  di  bonifico  alla  start-up
della somma investita con causale "versamento  in  conto  aumento  di
capitale",  a  condizione  che  la  somma  sia  iscritta  a   riserva
patrimoniale». 
  3. All'articolo 4, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 33, dopo le parole: «A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti:  «e
fino al 31 dicembre 2024». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  29,  comma  7-bis,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  29  (Incentivi  all'investimento  in  start-up
          innovative). - (Omissis) 
                7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui
          ai commi 1, 4 e 7  sono  aumentate  al  30  per  cento.  Le
          agevolazioni sono concesse per la durata massima di  cinque
          anni dalla data di iscrizione nella  sezione  speciale  del
          registro delle imprese di cui al l'articolo 25, comma 8. Le
          agevolazioni di cui al presente articolo non  si  applicano
          se l'investimento  genera  una  partecipazione  qualificata
          superiore al 25  per  cento  del  capitale  sociale  o  dei
          diritti  di  governance  o  se  il  contribuente  e'  anche
          fornitore di servizi  alla  start-up,  direttamente  ovvero
          anche attraverso una societa' controllata o collegata,  per
          un fatturato superiore al 25  per  cento  dell'investimento
          agevolabile. 
                (Omissis)». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   29-bis   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  29-bis  (Incentivi  in  regime  «de   minimis»
          all'investimento in start-up innovative). - 1. A  decorrere
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione,   in   alternativa    a    quanto    previsto
          dall'articolo 29,  dall'imposta  lorda  sul  reddito  delle
          persone fisiche si detrae un importo pari al 50  per  cento
          della somma investita dal contribuente nel capitale sociale
          di una o piu' start-up innovative direttamente  ovvero  per
          il tramite di  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio  che  investano   prevalentemente   in   start-up
          innovative,  purche'   l'investimento   non   produca   una
          partecipazione qualificata superiore al 25  per  cento  del
          capitale sociale o dei diritti di  governance.  Il  diritto
          alla detrazione non sussiste se il  contribuente  e'  anche
          fornitore di servizi  alla  start-up,  direttamente  ovvero
          anche attraverso una societa' controllata o collegata,  per
          un fatturato superiore al 25  per  cento  dell'investimento
          portato a beneficio. 
                1-bis.  la  percentuale  di  cui  al   comma   1   e'
          incrementata al 65 per cento a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2025. 
                2. La detrazione di cui al comma 1  si  applica  alle
          sole start-up innovative fino al terzo anno  di  iscrizione
          nella sezione speciale del registro delle imprese. 
                3.  L'investimento  massimo   detraibile   non   puo'
          eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo  di  euro
          100.000 e  deve  essere  mantenuto  per  almeno  tre  anni;
          l'eventuale  cessione,  anche  parziale,  dell'investimento
          prima del decorso di tale termine,  comporta  la  decadenza
          dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
          l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvi
          i casi indipendenti dalla  volonta'  del  contribuente.  La
          detrazione matura, in caso di investimenti in  convertendo,
          a decorrere dalla data della disposizione di bonifico  alla
          start-up della somma investita con causale  "versamento  in
          conto aumento di capitale", a condizione che la  somma  sia
          iscritta a riserva patrimoniale.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 9-ter, del
          decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per  il
          sistema  bancario  e  gli  investimenti),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  2015,  n.  33,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4  (Piccole  e  medie  imprese  innovative).  -
          (Omissis) 
                9-ter. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione e fino  al  31  dicembre  2024,
          dall'imposta lorda sul reddito  delle  persone  fisiche  si
          detrae un importo pari al cinquanta per cento  della  somma
          investita dal contribuente nel capitale sociale  di  una  o
          piu' PMI innovative direttamente ovvero per il  tramite  di
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  che
          investano prevalentemente in PMI innovative; la  detrazione
          si applica alle sole PMI innovative iscritte  alla  sezione
          speciale   del   Registro   delle   imprese   al    momento
          dell'investimento ed e' concessa ai sensi  del  Regolamento
          (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre
          2013  sugli  aiuti  de  minimis.   L'investimento   massimo
          detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
          l'importo di euro  300.000  e  deve  essere  mantenuto  per
          almeno tre  anni;  l'eventuale  cessione,  anche  parziale,
          dell'investimento  prima  del  decorso  di  tale   termine,
          comporta la decadenza dal  beneficio  e  l'obbligo  per  il
          contribuente di restituire l'importo  detratto,  unitamente
          agli interessi legali. La detrazione  di  cui  al  presente
          comma spetta prioritariamente rispetto alla  detrazione  di
          cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento  di  cui
          al periodo precedente.  Sulla  parte  di  investimento  che
          eccede il limite di cui al  secondo  periodo,  e'  fruibile
          esclusivamente la detrazione di cui al citato  articolo  29
          del  decreto-legge  n.  179  del  2012   nei   limiti   del
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti "de minimis."».