Art. 31
Ulteriori misure di incentivazione
1. All'articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le agevolazioni
sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di
iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui
all'articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo
non si applicano se l'investimento genera una partecipazione
qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei
diritti di governance o se il contribuente e' anche fornitore di
servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una
societa' controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25
per cento dell'investimento agevolabile».
2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
purche' l'investimento non produca una partecipazione qualificata
superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di
governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il
contribuente e' anche fornitore di servizi alla start-up,
direttamente ovvero anche attraverso una societa' controllata o
collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento
dell'investimento portato a beneficio»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. la percentuale di cui al comma 1 e' incrementata al 65
per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «si applica alle sole
start-up innovative iscritte» fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: «si applica alle sole start-up innovative
fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro
delle imprese»;
d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
salvi i casi indipendenti dalla volonta' del contribuente. La
detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a
decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up
della somma investita con causale "versamento in conto aumento di
capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva
patrimoniale».
3. All'articolo 4, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33, dopo le parole: «A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti: «e
fino al 31 dicembre 2024».
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 7-bis,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Incentivi all'investimento in start-up
innovative). - (Omissis)
7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui
ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento. Le
agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque
anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui al l'articolo 25, comma 8. Le
agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano
se l'investimento genera una partecipazione qualificata
superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei
diritti di governance o se il contribuente e' anche
fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero
anche attraverso una societa' controllata o collegata, per
un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento
agevolabile.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 29-bis del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 29-bis (Incentivi in regime «de minimis»
all'investimento in start-up innovative). - 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, in alternativa a quanto previsto
dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle
persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento
della somma investita dal contribuente nel capitale sociale
di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per
il tramite di organismi di investimento collettivo del
risparmio che investano prevalentemente in start-up
innovative, purche' l'investimento non produca una
partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del
capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto
alla detrazione non sussiste se il contribuente e' anche
fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero
anche attraverso una societa' controllata o collegata, per
un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento
portato a beneficio.
1-bis. la percentuale di cui al comma 1 e'
incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio
2025.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle
sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione
nella sezione speciale del registro delle imprese.
3. L'investimento massimo detraibile non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro
100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni;
l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento
prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza
dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvi
i casi indipendenti dalla volonta' del contribuente. La
detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo,
a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla
start-up della somma investita con causale "versamento in
conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia
iscritta a riserva patrimoniale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 9-ter, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il
sistema bancario e gli investimenti), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). -
(Omissis)
9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024,
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si
detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma
investita dal contribuente nel capitale sociale di una o
piu' PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di
organismi di investimento collettivo del risparmio che
investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione
si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione
speciale del Registro delle imprese al momento
dell'investimento ed e' concessa ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre
2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo
detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per
almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il
contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente
agli interessi legali. La detrazione di cui al presente
comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di
cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui
al periodo precedente. Sulla parte di investimento che
eccede il limite di cui al secondo periodo, e' fruibile
esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29
del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis."».