Art. 32 
 
Contributo  sotto  forma  di  credito  d'imposta  in   favore   degli
             incubatori e degli acceleratori certificati 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori  e  agli
acceleratori  certificati  di  cui  all'articolo  25,  comma  5,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato  dall'articolo
30 della presente legge, e' concesso, nel limite di spesa complessivo
di cui al comma 2 del presente articolo, un contributo,  sotto  forma
di credito d'imposta, pari all'8 per cento della somma investita  nel
capitale sociale di  una  o  piu'  start-up  innovative  direttamente
ovvero per il tramite di organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio o  di  altre  societa'  che  investano  prevalentemente  in
start-up innovative. L'investimento massimo sul  quale  calcolare  il
credito d'imposta non puo' eccedere, in  ciascun  periodo  d'imposta,
l'importo di 500.000 euro e deve  essere  mantenuto  per  almeno  tre
anni. L'eventuale cessione, anche parziale,  dell'investimento  prima
del decorso del  termine  di  cui  al  secondo  periodo  comporta  la
decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato  degli
interessi legali. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel limite di  spesa
complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabiliti, anche al fine di assicurare  il  rispetto  del
limite di spesa di cui al comma  2,  i  criteri  e  le  modalita'  di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al  presente
articolo  nonche'  la  definizione  delle  modalita'   di   verifica,
controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti. 
  4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti
dal regolamento (UE) 2023/2831 della  Commissione,  del  13  dicembre
2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per i  riferimenti  all'articolo  25,  comma  5,  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  si
          veda nelle note all'articolo 30. 
              - Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione,  del
          13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti de minimis, e' pubblicato nella G.U.U.E.
          del 15 dicembre 2023.