Art. 32
Contributo sotto forma di credito d'imposta in favore degli
incubatori e degli acceleratori certificati
1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori e agli
acceleratori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall'articolo
30 della presente legge, e' concesso, nel limite di spesa complessivo
di cui al comma 2 del presente articolo, un contributo, sotto forma
di credito d'imposta, pari all'8 per cento della somma investita nel
capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente
ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del
risparmio o di altre societa' che investano prevalentemente in
start-up innovative. L'investimento massimo sul quale calcolare il
credito d'imposta non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre
anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima
del decorso del termine di cui al secondo periodo comporta la
decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli
interessi legali.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel limite di spesa
complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti, anche al fine di assicurare il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 2, i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente
articolo nonche' la definizione delle modalita' di verifica,
controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti
dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre
2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
Note all'art. 32:
- Per i riferimenti all'articolo 25, comma 5, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si
veda nelle note all'articolo 30.
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del
13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis, e' pubblicato nella G.U.U.E.
del 15 dicembre 2023.