Art. 33 
 
Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up
                             innovative 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 90  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi  per
il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter),  siano  almeno
pari al 5  per  cento  del  paniere  degli  investimenti  qualificati
risultanti dal rendiconto  dell'esercizio  precedente  e,  a  partire
dall'anno 2026, almeno  pari  al  10  per  cento  del  paniere  degli
investimenti qualificati  risultanti  dal  rendiconto  dell'esercizio
precedente»; 
    b) al comma  94,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, purche' gli investimenti qualificati in  quote  o
azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al  comma  89,  lettera
b-ter),  siano  almeno  pari  al  5  per  cento  del  paniere   degli
investimenti qualificati  risultanti  dal  rendiconto  dell'esercizio
precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10  per  cento
del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal  rendiconto
dell'esercizio precedente». 
  2. E' fatto salvo  il  riconoscimento  del  beneficio  fiscale  sui
redditi finanziari derivanti dagli investimenti gia'  effettuati,  ai
sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti e  commi  92  e  seguenti,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di entrata in  vigore
della presente legge. 
  3. All'articolo 8,  comma  5,  lettera  b),  secondo  periodo,  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  le  parole:  «fondi  comuni  di
investimento  mobiliari  chiusi»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  chiusi,  ivi
compresi quelli di venture capital». 
 
          Note all'art. 33: 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  88  e   seguenti
          dell'articolo 1  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2017 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),
          come modificato dalla presente legge: 
                «88. Gli enti di previdenza obbligatoria  di  cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 1996,  n.  103,  possono  destinare
          somme,  fino  al  10  per  cento  dell'attivo  patrimoniale
          risultante dal rendiconto dell'esercizio  precedente,  agli
          investimenti qualificati indicati al comma 89 del  presente
          articolo nonche' ai piani di risparmio a lungo  termine  di
          cui al comma 100 del presente articolo. Agli enti di cui al
          presente comma non si applica il comma 112, primo periodo. 
                89. Le somme  indicate  al  comma  88  devono  essere
          investite in: 
                  a)  azioni  o  quote  di  imprese   residenti   nel
          territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  in
          Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo  Spazio  economico  europeo  con  stabile
          organizzazione nel territorio medesimo; 
                  b) in quote o azioni di organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio  residenti  nel  territorio  dello
          Stato ai sensi  dell'articolo  73  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o  in  Stati  membri
          dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'Accordo  sullo
          Spazio economico  europeo,  che  investono  prevalentemente
          negli strumenti finanziari di cui alla lettera a); 
                  b-bis) quote  di  prestiti,  di  fondi  di  credito
          cartolarizzati erogati  od  originati  per  il  tramite  di
          piattaforme  di  prestiti  per  soggetti  finanziatori  non
          professionali, gestite da societa' iscritte nell'albo degli
          intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di  cui
          all'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti
          nel campo di applicazione dell'articolo  114  del  medesimo
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o
          da soggetti vigilati operanti nel  territorio  italiano  in
          quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea; 
                  b-ter) quote o  azioni  di  Fondi  per  il  Venture
          Capital residenti  nel  territorio  dello  Stato  ai  sensi
          dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo. 
                90.  I  redditi,  diversi  da   quelli   relativi   a
          partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1,
          lettera c), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,  n.  917,  generati  dagli  investimenti  qualificati
          indicati al comma 89 del presente articolo, sono esenti  ai
          fini dell'imposta  sul  reddito  purche'  gli  investimenti
          qualificati in quote o  azioni  di  Fondi  per  il  Venture
          Capital di cui al comma 89, lettera  b-ter),  siano  almeno
          pari  al  5  per  cento  del  paniere  degli   investimenti
          qualificati  risultanti   dal   rendiconto   dell'esercizio
          precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari  al  10
          per  cento  del  paniere  degli  investimenti   qualificati
          risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. 
                91. Gli strumenti finanziari oggetto di  investimento
          qualificato ai sensi del comma 88  devono  essere  detenuti
          per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti
          finanziari oggetto  di  investimento  agevolato  prima  dei
          cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione  e
          quelli percepiti durante il periodo minimo di  investimento
          sono   soggetti   ad   imposta   sostitutiva   in    misura
          corrispondente a quella  prevista  dalle  norme  ordinarie,
          unitamente agli interessi, senza applicazione di  sanzioni,
          e  il  relativo  versamento  deve  essere  effettuato   dai
          soggetti di cui al comma 88 entro il giorno 16 del  secondo
          mese successivo alla cessione. In caso  di  rimborso  o  di
          scadenza dei  titoli  oggetto  di  investimento  prima  dei
          cinque anni, le somme conseguite devono essere  reinvestite
          negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta
          giorni. 
                92. Le forme di previdenza complementare  di  cui  al
          decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  possono
          destinare  somme,  fino  al  10   per   cento   dell'attivo
          patrimoniale  risultante  dal   rendiconto   dell'esercizio
          precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma
          89 del presente articolo nonche' ai piani  di  risparmio  a
          lungo termine di cui al comma 100  del  presente  articolo.
          Agli enti gestori delle  forme  di  previdenza  di  cui  al
          presente comma non si applica il comma 112, primo periodo. 
                93. Gli strumenti finanziari oggetto di  investimento
          qualificato ai sensi del comma 92  devono  essere  detenuti
          per almeno cinque anni. 
                94. I redditi derivanti dagli investimenti di cui  al
          comma  92  del  presente  articolo  sono  esenti  ai   fini
          dell'imposta sul reddito e  pertanto  non  concorrono  alla
          formazione  della  base  imponibile  dell'imposta  prevista
          dall'articolo 17 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,
          n. 252, purche' gli investimenti  qualificati  in  quote  o
          azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma  89,
          lettera b-ter), siano  almeno  pari  al  5  per  cento  del
          paniere  degli  investimenti  qualificati  risultanti   dal
          rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno
          2026, almeno  pari  al  10  per  cento  del  paniere  degli
          investimenti   qualificati   risultanti   dal    rendiconto
          dell'esercizio precedente. Ai fini della  formazione  delle
          prestazioni   pensionistiche   erogate   dalle   forme   di
          previdenza  complementare   i   redditi   derivanti   dagli
          investimenti di cui  al  comma  92  del  presente  articolo
          incrementano  la  parte  corrispondente  ai  redditi   gia'
          assoggettati  ad  imposta.  In  caso  di   cessione   degli
          strumenti finanziari  oggetto  di  investimento  prima  dei
          cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione  e
          quelli  che  non  hanno  concorso  alla  formazione   della
          predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante
          il periodo minimo di investimento, sono soggetti a  imposta
          sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota  pari  a
          quella di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo
          n. 252 del 2005,  senza  applicazione  di  sanzioni,  e  il
          relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere
          effettuato dai soggetti di cui  al  comma  8  del  medesimo
          articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese  successivo
          alla cessione. In caso di  rimborso  o  di  scadenza  degli
          strumenti finanziari  oggetto  di  investimento  prima  del
          quinquennio,  il  controvalore   conseguito   deve   essere
          reinvestito negli strumenti finanziari di cui al  comma  89
          del presente articolo entro novanta giorni dal rimborso. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 8, comma  5,  lettera  b),  del
          decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70  (Semestre  Europeo  -
          Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 8 (Impresa e Credito). - (Omissis) 
                5. Per favorire l'operativita' nonche' per  garantire
          la disciplina del  Fondo  di  garanzia  sono  apportate  le
          modifiche che seguono: 
                  (Omissis) 
                  b) ai fini di  una  migliore  finalizzazione  verso
          l'accesso al credito e lo sviluppo delle  piccole  e  medie
          imprese degli interventi  del  Fondo  di  garanzia  di  cui
          all'articolo 2,  comma  100,  lettera  a)  della  legge  23
          dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  per  un  utilizzo  piu'
          efficiente  delle  risorse  finanziarie  disponibili,   con
          decreti del Ministro dello sviluppo economico  di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono
          essere modificati e integrati i criteri e le modalita'  per
          la concessione della garanzia e per la gestione  del  Fondo
          di  cui  al  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato  31  maggio  1999,  n.  248  e
          successivi  decreti  attuativi,  anche  introducendo  delle
          differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento
          garantito e di onere  della  garanzia  in  modo  da  meglio
          perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini,  il
          Fondo puo' anche sostenere con garanzia concessa  a  titolo
          oneroso il capitale di rischio investito  da  organismi  di
          investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi  compresi
          quelli  di   venture   capital.   Le   predette   modifiche
          riguardanti   il    funzionamento    del    Fondo    devono
          complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri  di
          finanza pubblica; 
                (Omissis).».