Art. 33
Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up
innovative
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 90 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per
il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno
pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati
risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire
dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli
investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio
precedente»;
b) al comma 94, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, purche' gli investimenti qualificati in quote o
azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera
b-ter), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli
investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio
precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento
del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto
dell'esercizio precedente».
2. E' fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui
redditi finanziari derivanti dagli investimenti gia' effettuati, ai
sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti e commi 92 e seguenti,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. All'articolo 8, comma 5, lettera b), secondo periodo, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «fondi comuni di
investimento mobiliari chiusi» sono sostituite dalle seguenti:
«organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi
compresi quelli di venture capital».
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dei commi 88 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019),
come modificato dalla presente legge:
«88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare
somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale
risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli
investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente
articolo nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di
cui al comma 100 del presente articolo. Agli enti di cui al
presente comma non si applica il comma 112, primo periodo.
89. Le somme indicate al comma 88 devono essere
investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile
organizzazione nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio residenti nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo, che investono prevalentemente
negli strumenti finanziari di cui alla lettera a);
b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito
cartolarizzati erogati od originati per il tramite di
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non
professionali, gestite da societa' iscritte nell'albo degli
intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti
nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o
da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in
quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea;
b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture
Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo.
90. I redditi, diversi da quelli relativi a
partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, generati dagli investimenti qualificati
indicati al comma 89 del presente articolo, sono esenti ai
fini dell'imposta sul reddito purche' gli investimenti
qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture
Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno
pari al 5 per cento del paniere degli investimenti
qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio
precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10
per cento del paniere degli investimenti qualificati
risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.
91. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento
qualificato ai sensi del comma 88 devono essere detenuti
per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti
finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei
cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e
quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento
sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura
corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie,
unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni,
e il relativo versamento deve essere effettuato dai
soggetti di cui al comma 88 entro il giorno 16 del secondo
mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di
scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei
cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite
negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta
giorni.
92. Le forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono
destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo
patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio
precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma
89 del presente articolo nonche' ai piani di risparmio a
lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.
Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al
presente comma non si applica il comma 112, primo periodo.
93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento
qualificato ai sensi del comma 92 devono essere detenuti
per almeno cinque anni.
94. I redditi derivanti dagli investimenti di cui al
comma 92 del presente articolo sono esenti ai fini
dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla
formazione della base imponibile dell'imposta prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, purche' gli investimenti qualificati in quote o
azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89,
lettera b-ter), siano almeno pari al 5 per cento del
paniere degli investimenti qualificati risultanti dal
rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno
2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli
investimenti qualificati risultanti dal rendiconto
dell'esercizio precedente. Ai fini della formazione delle
prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di
previdenza complementare i redditi derivanti dagli
investimenti di cui al comma 92 del presente articolo
incrementano la parte corrispondente ai redditi gia'
assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei
cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e
quelli che non hanno concorso alla formazione della
predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante
il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a
quella di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo
n. 252 del 2005, senza applicazione di sanzioni, e il
relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere
effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo
articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese successivo
alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima del
quinquennio, il controvalore conseguito deve essere
reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 89
del presente articolo entro novanta giorni dal rimborso.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Impresa e Credito). - (Omissis)
5. Per favorire l'operativita' nonche' per garantire
la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le
modifiche che seguono:
(Omissis)
b) ai fini di una migliore finalizzazione verso
l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie
imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonche' per un utilizzo piu'
efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con
decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per
la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo
di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e
successivi decreti attuativi, anche introducendo delle
differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento
garantito e di onere della garanzia in modo da meglio
perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il
Fondo puo' anche sostenere con garanzia concessa a titolo
oneroso il capitale di rischio investito da organismi di
investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi
quelli di venture capital. Le predette modifiche
riguardanti il funzionamento del Fondo devono
complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di
finanza pubblica;
(Omissis).».