Art. 34 
 
Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche  per
  il funzionamento dello sportello unico per le attivita' produttive 
  1.  Al  fine  di  assicurare   la   semplificazione   degli   oneri
amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti  previsti  dal
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 160, i  comuni  provvedono,  nel  termine  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy 26 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 276 del 25 novembre 2023, a dotarsi di componenti informatiche per
il funzionamento dello sportello unico per  le  attivita'  produttive
(SUAP) conformi alle specifiche tecniche  previste  dall'allegato  al
medesimo decreto del Ministro delle imprese e del made  in  Italy  26
settembre 2023 ovvero, entro  il  medesimo  termine,  a  delegare  le
funzioni del SUAP alla camera di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura territorialmente competente, ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 11, del citato regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 160 del 2010. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta l'articolo 4, comma 11,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160
          (Regolamento per la semplificazione ed  il  riordino  della
          disciplina  sullo  sportello   unico   per   le   attivita'
          produttive,  ai  sensi  dell'articolo  38,  comma  3,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133): 
                «Art. 4  (Funzioni  e  organizzazione  del  SUAP).  -
          (Omissis) 
                11. Nel caso in cui, al momento  della  scadenza  del
          termine di cui all'articolo 12, comma  1,  lettera  a),  il
          comune non abbia istituito il SUAP, o questo  non  abbia  i
          requisiti di cui al comma 10,  l'esercizio  delle  relative
          funzioni, decorso il termine di cui al  medesimo  articolo,
          e' delegato, anche in assenza  di  provvedimenti  espressi,
          alla camera di commercio territorialmente  competente,  con
          le  modalita'  previste  dall'Allegato   tecnico   di   cui
          all'articolo 12, comma 5, che  assicura  la  partecipazione
          dell'ANCI alla  gestione  del  portale,  sulla  base  della
          convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI. 
                (Omissis).».