Art. 34
Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per
il funzionamento dello sportello unico per le attivita' produttive
1. Al fine di assicurare la semplificazione degli oneri
amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160, i comuni provvedono, nel termine di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy 26 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 276 del 25 novembre 2023, a dotarsi di componenti informatiche per
il funzionamento dello sportello unico per le attivita' produttive
(SUAP) conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al
medesimo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26
settembre 2023 ovvero, entro il medesimo termine, a delegare le
funzioni del SUAP alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 4,
comma 11, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 160 del 2010.
Note all'art. 34:
- Si riporta l'articolo 4, comma 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attivita'
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):
«Art. 4 (Funzioni e organizzazione del SUAP). -
(Omissis)
11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del
termine di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il
comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i
requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative
funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo,
e' delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi,
alla camera di commercio territorialmente competente, con
le modalita' previste dall'Allegato tecnico di cui
all'articolo 12, comma 5, che assicura la partecipazione
dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della
convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.
(Omissis).».