Art. 35
Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start-up
innovative
1. Al comma 1 dell'articolo 26-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti
rappresentativi del capitale di una societa' o di un fondo di venture
capital costituiti e operanti in Italia, mantenuto per almeno due
anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso che tale societa' sia
una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221».
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 26-bis, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dalla presente legge:
«Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori).
- 1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre
mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono
effettuare, in nome proprio o per conto della persona
giuridica che legalmente rappresentano:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in
titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti
per almeno due anni;
b) un investimento di almeno euro 500.000 in
strumenti rappresentativi del capitale di una societa' o di
un fondo di venture capital costituiti e operanti in
Italia, mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno
euro 250.000 nel caso che tale societa' sia una start-up
innovativa iscritta nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno
euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico
interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione
dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni
culturali e paesaggistici e che:
1) dimostrano di essere titolari e beneficiari
effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel
caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di
cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che
deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in
Italia;
2) presentano una dichiarazione scritta in cui si
impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per
effettuare un investimento o una donazione filantropica che
rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla
presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in
Italia;
3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in
aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura
almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per
il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
(Omissis).».