Art. 35 
 
Disposizioni  per  favorire  l'investimento  privato  nelle  start-up
                             innovative 
 
  1.  Al  comma  1  dell'articolo  26-bis  del  testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b)  un  investimento  di  almeno  euro  500.000   in   strumenti
rappresentativi del capitale di una societa' o di un fondo di venture
capital costituiti e operanti in Italia,  mantenuto  per  almeno  due
anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso che  tale  societa'  sia
una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del  registro
delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221». 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  26-bis,  comma  1,
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per  investitori).
          - 1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a  tre
          mesi sono consentiti,  al  di  fuori  delle  quote  di  cui
          all'articolo 3,  comma  4,  agli  stranieri  che  intendono
          effettuare, in nome  proprio  o  per  conto  della  persona
          giuridica che legalmente rappresentano: 
                  a) un investimento  di  almeno  euro  2.000.000  in
          titoli emessi dal Governo italiano e che vengano  mantenuti
          per almeno due anni; 
                  b)  un  investimento  di  almeno  euro  500.000  in
          strumenti rappresentativi del capitale di una societa' o di
          un fondo  di  venture  capital  costituiti  e  operanti  in
          Italia, mantenuto per almeno due  anni,  ovvero  di  almeno
          euro 250.000 nel caso che tale societa'  sia  una  start-up
          innovativa iscritta nella  sezione  speciale  del  registro
          delle  imprese  di  cui  all'articolo  25,  comma  8,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                  c) una donazione a carattere filantropico di almeno
          euro 1.000.000  a  sostegno  di  un  progetto  di  pubblico
          interesse, nei settori della cultura, istruzione,  gestione
          dell'immigrazione, ricerca scientifica,  recupero  di  beni
          culturali e paesaggistici e che: 
                    1) dimostrano di essere  titolari  e  beneficiari
          effettivi di un importo almeno pari a euro  2.000.000,  nel
          caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi  di
          cui alla lettera b) e alla presente  lettera,  importo  che
          deve essere in ciascun caso disponibile e  trasferibile  in
          Italia; 
                    2) presentano una dichiarazione scritta in cui si
          impegnano a utilizzare i fondi di  cui  al  numero  1)  per
          effettuare un investimento o una donazione filantropica che
          rispettino i criteri di cui alle lettere a)  e  b)  e  alla
          presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso  in
          Italia; 
                    3) dimostrano di avere  risorse  sufficienti,  in
          aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in  misura
          almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per
          l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria,  per
          il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia. 
                (Omissis).».