Art. 36 
 
Sospensione  dell'efficacia  delle   disposizioni   in   materia   di
  accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio  sanitario
  nazionale 
  1.  Al  fine  di  procedere  a  una  revisione  complessiva   della
disciplina   concernente   l'accreditamento   istituzionale   e    la
stipulazione  degli  accordi   contrattuali   per   l'erogazione   di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per  conto  e  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni  di  cui
agli articoli 8-quater, comma 7,  e  8-quinquies,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' del decreto del
Ministro della salute 19 dicembre  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo
articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del  1992,
e' sospesa fino agli esiti delle attivita' del Tavolo di  lavoro  per
lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale,
istituito ai sensi dell'intesa sancita  dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n.  259/CSR),
da  sottoporre  ad  apposita  intesa   nell'ambito   della   medesima
Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si  riportano  gli  articoli  8-quater,  comma  7,  e
          8-quinquies,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo   30
          dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
          sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge  23  ottobre
          1992, n. 421): 
                «Art.  8-quater  (Accreditamento  istituzionale).   -
          (Omissis) 
                7. Nel caso di richiesta di accreditamento  da  parte
          di nuove strutture o per  l'avvio  di  nuove  attivita'  in
          strutture  preesistenti,   l'accreditamento   puo'   essere
          concesso in base alla qualita' e ai volumi dei  servizi  da
          erogare, nonche' sulla base  dei  risultati  dell'attivita'
          eventualmente gia'  svolta,  tenuto  altresi'  conto  degli
          obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e  degli
          esiti   delle   attivita'   di   controllo,   vigilanza   e
          monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate  in
          termini di qualita', sicurezza ed  appropriatezza,  le  cui
          modalita' sono definite  con  decreto  del  Ministro  della
          salute, da adottare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge  5
          giugno 2003, n. 131. 
                (Omissis).». 
                «Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - (Omissis) 
                1-bis. I soggetti privati di  cui  al  comma  1  sono
          individuati,  ai   fini   della   stipula   degli   accordi
          contrattuali, mediante procedure trasparenti,  eque  e  non
          discriminatorie,  previa  pubblicazione  da   parte   delle
          regioni  di  un  avviso  contenente  criteri  oggettivi  di
          selezione, che  valorizzino  prioritariamente  la  qualita'
          delle  specifiche  prestazioni  sanitarie  da  erogare.  La
          selezione  di  tali   soggetti   deve   essere   effettuata
          periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
          regionale  e  sulla  base  di  verifiche  delle   eventuali
          esigenze    di    razionalizzazione    della    rete     in
          convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
          contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini  si  tiene
          conto  altresi'  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera
          continuativa   e   tempestiva   del   fascicolo   sanitario
          elettronico   (FSE)   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma  7  del
          medesimo articolo 12, nonche' degli esiti  delle  attivita'
          di controllo, vigilanza e monitoraggio per  la  valutazione
          delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
          il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7. 
                (Omissis).».