Art. 36
Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di
accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario
nazionale
1. Al fine di procedere a una revisione complessiva della
disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la
stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del
Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui
agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' del decreto del
Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo
articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992,
e' sospesa fino agli esiti delle attivita' del Tavolo di lavoro per
lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale,
istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR),
da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima
Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
Note all'art. 36:
- Si riportano gli articoli 8-quater, comma 7, e
8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421):
«Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). -
(Omissis)
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte
di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in
strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da
erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita'
eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli
esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in
termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui
modalita' sono definite con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131.
(Omissis).».
«Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - (Omissis)
1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita'
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7.
(Omissis).».