Art. 37
Disposizioni in materia di buoni pasto
1. Al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di
garantire condizioni che promuovano lo sviluppo concorrenziale del
mercato e il rispetto dei principi di parita' di trattamento,
ragionevolezza, equita' e utilita' sociale, l'articolo 131, comma 5,
lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applica anche agli accordi,
comunque denominati, che non rientrano nell'ambito di applicazione
del predetto articolo, stipulati dalle imprese che emettono i buoni
pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti.
Conseguentemente, gli accordi di cui al primo periodo prevedono,
quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte delle imprese
emittenti i buoni pasto, un importo, che remunera anche ogni
eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, non superiore
al 5 per cento del valore nominale del buono pasto.
2. Le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni del comma 1
sono nulle e sono sostituite di diritto da quanto previsto dal
medesimo comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge nei confronti degli esercenti che alla medesima data non sono
vincolati da alcun accordo con imprese emittenti;
b) a decorrere dal 1° settembre 2025 anche agli accordi in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per consentire un equilibrato riallineamento delle pattuizioni
contrattuali che legano l'impresa emittente ai committenti datori di
lavoro:
a) per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continuano
ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 3,
lettera b), comunque non oltre il 31 dicembre 2025;
b) fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti, a
decorrere dal 1° settembre 2025, possono recedere dai contratti gia'
conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi od
oneri, in deroga all'articolo 1671 del codice civile.
Note all'art. 37:
- Si riporta l'articolo 131, comma 5, lettera c), del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici):
«Art. 131 (Servizi sostitutivi di mensa). - (Omissis)
5. L'affidamento dei servizi di cui al presente
articolo avviene esclusivamente con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. Il bando
di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta
pertinenti, tra cui:
(Omissis)
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in
misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del
buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresi'
ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1671 del codice civile:
«Art. 1671 (Recesso unilaterale dal contratto). - Il
committente puo' recedere dal contratto anche se e' stata
iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del
servizio, purche' tenga indenne l'appaltatore delle spese
sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.».