Art. 37 
 
               Disposizioni in materia di buoni pasto 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  una  regolamentazione  omogenea  e  di
garantire condizioni che promuovano lo  sviluppo  concorrenziale  del
mercato e  il  rispetto  dei  principi  di  parita'  di  trattamento,
ragionevolezza, equita' e utilita' sociale, l'articolo 131, comma  5,
lettera c), del codice dei contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  si  applica  anche  agli  accordi,
comunque denominati, che non rientrano  nell'ambito  di  applicazione
del predetto articolo, stipulati dalle imprese che emettono  i  buoni
pasto,  in  forma  cartacea   o   elettronica,   e   gli   esercenti.
Conseguentemente, gli accordi di  cui  al  primo  periodo  prevedono,
quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte  delle  imprese
emittenti  i  buoni  pasto,  un  importo,  che  remunera  anche  ogni
eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti,  non  superiore
al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. 
  2. Le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni del comma 1
sono nulle e sono  sostituite  di  diritto  da  quanto  previsto  dal
medesimo comma. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano: 
    a) a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge nei confronti degli esercenti che alla medesima data  non  sono
vincolati da alcun accordo con imprese emittenti; 
    b) a decorrere dal 1° settembre 2025 anche agli accordi in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Per consentire un equilibrato riallineamento  delle  pattuizioni
contrattuali che legano l'impresa emittente ai committenti datori  di
lavoro: 
    a) per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continuano
ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti prima  della
data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 3,
lettera b), comunque non oltre il 31 dicembre 2025; 
    b)  fatta  salva  la  rinegoziazione,  le  imprese  emittenti,  a
decorrere dal 1° settembre 2025, possono recedere dai contratti  gia'
conclusi con i committenti datori  di  lavoro,  senza  indennizzi  od
oneri, in deroga all'articolo 1671 del codice civile. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta l'articolo 131, comma 5, lettera  c),  del
          decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36  (Codice  dei
          contratti pubblici  in  attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici): 
                «Art. 131 (Servizi sostitutivi di mensa). - (Omissis) 
                5. L'affidamento  dei  servizi  di  cui  al  presente
          articolo   avviene   esclusivamente   con    il    criterio
          dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  individuata
          sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo.  Il  bando
          di gara stabilisce i criteri  di  valutazione  dell'offerta
          pertinenti, tra cui: 
                  (Omissis) 
                  c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in
          misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del
          buono pasto. Tale sconto incondizionato  remunera  altresi'
          ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti; 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1671 del codice civile: 
                «Art. 1671 (Recesso unilaterale dal contratto). -  Il
          committente puo' recedere dal contratto anche se  e'  stata
          iniziata  l'esecuzione  dell'opera  o  la  prestazione  del
          servizio, purche' tenga indenne l'appaltatore  delle  spese
          sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.».