Art. 38 
 
Modifica all'articolo 15 della legge 21  ottobre  2005,  n.  219,  in
  materia di reciprocita'  nel  sistema  dei  medicinali  emoderivati
  prodotti dal plasma 
  1. All'articolo 15, comma 3, primo periodo, della legge 21  ottobre
2005, n. 219, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e  sia
lavorato in regime di libero mercato». 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3,  della
          legge 21 ottobre  2005,  n.  219  (Nuova  disciplina  delle
          attivita' trasfusionali e della produzione nazionale  degli
          emoderivati), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 15 (Produzione  di  medicinali  emoderivati  da
          plasma nazionale). - (Omissis) 
                3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui  al
          comma 2, le aziende produttrici di  medicinali  emoderivati
          si avvalgono di stabilimenti di lavorazione,  frazionamento
          e produzione ubicati in Stati membri dell'Unione europea  o
          in  Stati  terzi  che  sono  parte  di  accordi  di   mutuo
          riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio  il
          plasma ivi raccolto  provenga  esclusivamente  da  donatori
          volontari non remunerati e sia lavorato in regime di libero
          mercato. Gli stabilimenti di  cui  al  primo  periodo  sono
          autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e
          alla produzione di medicinali emoderivati dalle  rispettive
          autorita' nazionali  competenti,  secondo  quanto  previsto
          dalle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea. 
                (Omissis).».