Art. 38
Modifica all'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in
materia di reciprocita' nel sistema dei medicinali emoderivati
prodotti dal plasma
1. All'articolo 15, comma 3, primo periodo, della legge 21 ottobre
2005, n. 219, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sia
lavorato in regime di libero mercato».
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, della
legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle
attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Produzione di medicinali emoderivati da
plasma nazionale). - (Omissis)
3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al
comma 2, le aziende produttrici di medicinali emoderivati
si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento
e produzione ubicati in Stati membri dell'Unione europea o
in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo
riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio il
plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori
volontari non remunerati e sia lavorato in regime di libero
mercato. Gli stabilimenti di cui al primo periodo sono
autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e
alla produzione di medicinali emoderivati dalle rispettive
autorita' nazionali competenti, secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea.
(Omissis).».