Art. 46.
Gli organismi dirigenti: generalita'
1. Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del
partito spetta, nell'ambito di propria competenza, all'Assemblea di
circolo o al Comitato direttivo di circolo ove eletto, al Comitato
politico federale, al Comitato politico regionale e al Comitato
politico nazionale.
2. Le riunioni dei suddetti organismi sono convocate dalla/dal
segretaria/o, sentita la segreteria corrispondente, o su richiesta di
un terzo delle/dei componenti l'organismo politico stesso.
3. Delle convocazioni degli organismi e' data notizia a quelli di
ambito territoriale superiore. Questi ultimi hanno diritto a
designare una/un invitata/o a parteciparvi senza diritto di voto.
4. Le/I presidenti dei comitati politici, ove eletti, hanno il
compito di presiedere le sedute, sovrintendere alla registrazione
delle presenze e alla verbalizzazione delle decisioni.
5. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di
una/un componente degli organismi dirigenti eletti in sede
congressuale, l'organismo dirigente stesso provvede alla sua
sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione
dalla carica. La sostituzione deve avvenire nel rispetto degli esiti
congressuali e deve essere approvata a maggioranza delle/dei votanti,
che non potranno essere inferiori ad un terzo delle/dei componenti.
6. La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti
e' consentita solo motivatamente ed e' deliberata a maggioranza
delle/dei votanti che non potranno essere inferiori ad un terzo
delle/dei componenti.
7. Le cooptazioni superiori al cinque per cento della
composizione originaria dell'organismo per il quale vengono proposte
sono consentite solo con il voto favorevole dei due terzi delle/degli
aventi diritto.
8. Se le cooptazioni intervengono nei primi dodici mesi dal
Congresso del livello corrispondente, queste devono avvenire nel
rispetto degli esiti congressuali.