Art. 47.
I gruppi di lavoro
1. Sono costituiti, su temi di maggiore rilevanza, a livello
nazionale, regionale e di federazione. Possono articolarsi a ogni
livello o essere costituiti dagli organismi dirigenti che li
ritengano necessari. Sono luogo di elaborazione e di proposta
integrando le competenze tra i vari livelli del partito. Sono aperti
a esterne/i, e contribuiscono ai processi decisionali degli organismi
dirigenti.
2. Le/I responsabili sono nominati dall'organismo dirigente
competente.
3. I gruppi di lavoro nazionali devono di norma prevedere la
partecipazione di compagne/i designati dal comitato esecutivo
nazionale delle/dei giovani comuniste/i.
4. Le modalita' di funzionamento sono disciplinate dal
regolamento di cui all'art. 75.