Art. 48.
I funzionari
1. L'assunzione delle/dei funzionarie/i di partito o di gruppo
consiliare e di gruppo parlamentare e' a tempo determinato ed e'
decisa dalle competenti segreterie, su proposta dei tesorieri o dei
gruppi istituzionali, e deve essere comunicata agli organismi
dirigenti.
2. Nei comitati politici delle federazioni e dei regionali la
presenza delle/dei funzionarie/i non puo' essere superiore a un
decimo delle/dei componenti.
3. Nel Comitato politico nazionale e nella Direzione nazionale la
presenza delle/dei funzionarie/i di partito non puo' essere superiore
al trenta per cento.