Art. 50.
Il Comitato Politico Federale (siglabile «CPF»)
1. Il Comitato politico federale decide gli indirizzi politici
della federazione, approva le candidature per le liste elettorali di
pertinenza federale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e
coordina l'attivita' dei circoli e delle altre istanze nell'ambito
territoriale di competenza.
2. Il Comitato politico federale si riunisce almeno ogni due
mesi, in caso contrario puo' essere convocato dalla segreteria
regionale.
3. Deve prevedere la rappresentanza di tutti i circoli che siano
istanza congressuale. Le/I segretarie/i di circolo, qualora non
componenti, sono invitate/i permanenti.
4. Il Comitato politico federale elegge, fra le/i sue/suoi
componenti, la/il segretaria/o, la segreteria, la/il tesoriera/e e,
qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico
federale.
5. Alle/Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con
l'elezione incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro.
6. Il Comitato politico federale nomina i responsabili dei Gruppi
di lavoro nell'ambito territoriale di competenza.
7. Il Comitato politico federale discute, annualmente, un
rapporto sull'attivita' delle/degli elette/i nelle liste del partito
e di coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali sono state/i
designate/i dal partito.
8. Il Comitato politico federale indica al gruppo del comune
capoluogo e della provincia e della citta' metropolitana la proposta
per la/il capogruppo.
9. Nel caso di piu' federazioni nella stessa provincia,
l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati politici
federali alla presenza delle segreterie e regionale e nazionale.