Art. 51.
Il Comitato Politico Regionale (siglabile «CPR»)
1. Il Comitato politico regionale coordina l'attivita' delle
organizzazioni di partito nella regione, ne promuove il rafforzamento
e lo sviluppo, promuove e organizza l'attivita' di formazione sul
piano regionale, determina e dirige la politica regionale sulla base
di una piattaforma politica concernente la dimensione regionale,
definisce le liste per le elezioni regionali, decide le scelte
politiche e di collocazione rispetto al governo regionale ed orienta,
sul piano politico e organizzativo, le attivita' delle federazioni.
Dirige le attivita' del partito sui territori ove non siano istituite
federazioni.
2. Il comitato politico regionale elegge, fra le/i sue/suoi
componenti, la/il segretaria/o, la segreteria, la/il tesoriera/e e,
qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico
regionale.
3. Alle/Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con
l'elezione incarichi specifici sulla base di un piano di lavoro.
4. La carica di segretaria/o regionale e' incompatibile con
quella di segretaria/o di federazione.
5. Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio
regionale la proposta per la/il capogruppo e, su proposta di questi,
discute e approva i criteri relativi all'organizzazione funzionale
dell'attivita' dei gruppi.
6. Il comitato politico regionale si riunisce almeno ogni tre
mesi e comunque entro il mese successivo allo svolgimento di un
Comitato politico nazionale. In caso contrario provvede alla
convocazione la Direzione nazionale.