Art. 52.
Il Comitato Politico Nazionale (siglabile «CPN»)
1. Il Comitato politico nazionale e' il massimo organismo
dirigente del partito. Esso determina gli indirizzi fondamentali e
gli obiettivi dell'attivita' complessiva del partito, ne verifica
l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale.
2. Le/I componenti del Comitato politico nazionale rappresentano
il partito a livello nazionale ed estero e operano in collegamento
con le federazioni e i regionali di provenienza senza vincolo di
mandato.
3. E' convocato dalla/dal segretaria/o nazionale, sentita la
segreteria nazionale, oppure, in via straordinaria, su richiesta di
un terzo delle/dei componenti il Comitato politico nazionale.
4. Il Comitato politico nazionale si riunisce almeno ogni tre
mesi.
5. Il Comitato politico nazionale elegge, tra le/i sue/suoi
componenti, la/il Segretaria/o del partito, la/il tesoriera/e
nazionale, la Segreteria, la Direzione nazionale e, qualora lo
ritenga necessario, la/il presidente del Comitato politico nazionale.
6. Decide in via definitiva le candidature e/o le liste per il
Parlamento italiano ed europeo e avanza la proposta ai gruppi
parlamentari per l'elezione delle/dei capigruppo al Parlamento
italiano ed europeo.
7. Fanno parte di diritto del comitato politico nazionale: il
presidente del collegio nazionale di garanzia, le/i presidenti dei
gruppi parlamentari, e le/i portavoce nazionali delle/dei giovani
comuniste/i.
8. Il comitato politico nazionale, con decisione a maggioranza
semplice, puo' invitare ai propri lavori, con diritto di parola e non
di voto, in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno o in
modo permanente, iscritte/i individualmente al Partito della Sinistra
Europea.