Art. 53.
La Direzione Nazionale (siglabile «DN»)
1. La Direzione nazionale e' composta da un numero di componenti
stabilito dal Comitato politico nazionale.
2. Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o del partito. Sono
invitate/i permanenti le compagne e i compagni della segreteria
nazionale se non componenti.
3. La Direzione nazionale opera su mandato del Comitato politico
nazionale e risponde ad esso.
4. In conformita' agli orientamenti fissati dal comitato politico
nazionale, provvede a esaminare le problematiche inerenti la vita del
partito e delle sue relazioni esterne, discute gli orientamenti
politici, esprime il parere sulla composizione delle liste per il
Parlamento italiano e quello europeo, sulla proposta di indicazione
per le/i capigruppo al Parlamento italiano ed europeo, discute e
approva, in seduta allargata alle/ai segretarie/i dei Comitati
politici regionali, il bilancio preventivo del partito. A
quest'ultime sedute le/i tesoriere/i regionali sono invitati senza
diritto di voto.