Art. 64 
 
    Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi 
 
  1. La competenza al rilascio della licenza  prevista  dall'articolo
28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  richiesta   dagli   interessati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente  legge,
e' trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le
disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti  l'attivita'
delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22
agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
ottobre 2014, n. 146. 
 
          Note all'art. 64: 
              - Si riporta l'articolo 28 del regio decreto 18  giugno
          1931, n. 773 recante «Approvazione del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza»: 
                «Art. 28. Oltre i casi preveduti dal  codice  penale,
          sono  proibite   la   fabbricazione,   l'assemblaggio,   la
          raccolta, la detenzione e la  vendita,  senza  licenza  del
          Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
          analoghe, nazionali o straniere, o di  parti  di  esse,  di
          munizioni,  di  uniformi  militari  o  di   altri   oggetti
          destinati  all'armamento  e  all'equipaggiamento  di  forze
          armate  nazionali  o   straniere.   Con   la   licenza   di
          fabbricazione  sono  consentite  le  attivita'  commerciali
          connesse e la riparazione delle armi prodotte. 
                La licenza e' altresi' necessaria per  l'importazione
          e l'esportazione delle armi da  fuoco  diverse  dalle  armi
          comuni da sparo non comprese nei  materiali  di  armamento,
          nonche'   per   la    fabbricazione,    l'importazione    e
          l'esportazione, la raccolta, la  detenzione  e  la  vendita
          degli  strumenti  di  autodifesa  specificamente  destinati
          all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
          fabbricazione   e   la   detenzione   delle   tessere    di
          riconoscimento    e    degli    altri    contrassegni    di
          identificazione degli ufficiali e degli agenti di  pubblica
          sicurezza  e  di  polizia  giudiziaria,  fatte   salve   le
          produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato.
          La validita' della licenza e' di 2 anni.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni  dalla
          legge  17  ottobre  2014,  n.  146,  recante  «Disposizioni
          urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e
          violenza  in  occasione  di  manifestazioni  sportive,   di
          riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per
          assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno»: 
                «Art. 9 (Misure urgenti in materia di disciplina  dei
          materiali esplodenti). - 1. Ai  fini  dell'esercizio  delle
          funzioni  consultive  in  materia  di  sostanze  esplodenti
          previste  dalla  legislazione  vigente,  opera  presso   il
          Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale. 
                Operano,   altresi',    a    livello    territoriale,
          Commissioni  tecniche  che  esercitano  le  funzioni  anche
          prescrittive previste in materia. Con decreto del  Ministro
          dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  e'  stabilita  la
          composizione delle predette Commissioni. 
                2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1,
          che  sono  competenti  anche   per   l'accertamento   della
          capacita' tecnica di  cui  all'articolo  8,  quarto  comma,
          della  legge  18  aprile  1975,  n.   110,   e'   richiesta
          un'esperienza pluriennale certificata in tema  di  sostanze
          esplodenti. Ad essi)) non  spettano  compensi,  gettoni  di
          presenza o rimborsi di spese e le attivita' delle  predette
          Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e
          logistiche disponibili a legislazione vigente.»