Art. 64
Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi
1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo
28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
e' trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le
disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attivita'
delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22
agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
ottobre 2014, n. 146.
Note all'art. 64:
- Si riporta l'articolo 28 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 recante «Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza»:
«Art. 28. Oltre i casi preveduti dal codice penale,
sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la
raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del
Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di
munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti
destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze
armate nazionali o straniere. Con la licenza di
fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali
connesse e la riparazione delle armi prodotte.
La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione
e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi
comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento,
nonche' per la fabbricazione, l'importazione e
l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita
degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
fabbricazione e la detenzione delle tessere di
riconoscimento e degli altri contrassegni di
identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le
produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
La validita' della licenza e' di 2 anni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla
legge 17 ottobre 2014, n. 146, recante «Disposizioni
urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e
violenza in occasione di manifestazioni sportive, di
riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per
assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno»:
«Art. 9 (Misure urgenti in materia di disciplina dei
materiali esplodenti). - 1. Ai fini dell'esercizio delle
funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti
previste dalla legislazione vigente, opera presso il
Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale.
Operano, altresi', a livello territoriale,
Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche
prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la
composizione delle predette Commissioni.
2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1,
che sono competenti anche per l'accertamento della
capacita' tecnica di cui all'articolo 8, quarto comma,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' richiesta
un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze
esplodenti. Ad essi)) non spettano compensi, gettoni di
presenza o rimborsi di spese e le attivita' delle predette
Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e
logistiche disponibili a legislazione vigente.»