Art. 65
Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi
di pubblica sicurezza
1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo
46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
e' trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le
disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attivita'
delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22
agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
ottobre 2014, n. 146.
2. La competenza al rilascio della licenza di cui all'articolo 54,
primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli
interessati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' trasferita al prefetto della provincia di
destinazione dei prodotti esplodenti.
3. Al numero 63 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, le parole: «60
gg» sono sostituite dalle seguenti: «30 gg». E' in ogni caso fatta
salva l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Note all'art. 65:
- Si riportano gli articoli 46 e 54 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 recante «Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza»:
«Art. 46. Senza licenza del Ministro dell'interno e'
vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o
trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti
esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele
detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla
composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. E'
vietato altresi', senza licenza del Ministro dell'interno,
fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o
nitroglicerina.»
«Art. 54. Salvo il disposto dell'art. 28 per le
munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato
prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del
Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.
La licenza non puo' essere conceduta se l'esplosivo
non sia stato gia' riconosciuto e classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli
esplosivi di transito, per i quali e' sufficiente la
licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti
entrano nello Stato.»
- Per il testo dell'articolo 9, del decreto-legge 22
agosto 2014, n. 119, si vedano le note all'articolo 64.
- Si riporta il testo del numero 63, dell'allegato I
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 407 recante «Regolamento recante modificazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n.
300, concernente le attivita' private sottoposte alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241», come modificato dalla presente legge:
«Allegato 1 Elenco attivita' inserite nella tabella C
del regolamento 26 aprile 1992, n. 300, Tabella C, Elenco
delle attivita' sottoposte alla disciplina dell'art. 20
della legge n. 241/1990 con indicazione del termine entro
cui la relativa domanda si considera accolta.
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta l'articolo 80 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 recante «Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza»:
«Art. 80. L'autorita' di pubblica sicurezza non puo'
concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un
luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto
verificare da una commissione tecnica la solidita' e la
sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente
adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di
prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda
la licenza.»