Art. 65 
 
Misure di semplificazione in materia di  procedimenti  amministrativi
                        di pubblica sicurezza 
 
  1. La competenza al rilascio della licenza  prevista  dall'articolo
46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  richiesta   dagli   interessati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente  legge,
e' trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le
disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti  l'attivita'
delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22
agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
ottobre 2014, n. 146. 
  2. La competenza al rilascio della licenza di cui all'articolo  54,
primo comma, del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  di
cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  richiesta  dagli
interessati successivamente alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  e'  trasferita  al  prefetto  della  provincia   di
destinazione dei prodotti esplodenti. 
  3. Al numero 63 dell'allegato 1 al regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, le parole: «60
gg» sono sostituite dalle seguenti: «30 gg». E' in  ogni  caso  fatta
salva l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
 
          Note all'art. 65: 
              - Si riportano gli articoli 46 e 54 del  regio  decreto
          18 giugno 1931, n.  773  recante  «Approvazione  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza»: 
                «Art. 46. Senza licenza del Ministro dell'interno  e'
          vietato  fabbricare,  tenere   in   deposito,   vendere   o
          trasportare  dinamite  e  prodotti  affini  negli   effetti
          esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti  miscele
          detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati  alla
          composizione di  esplosivi  nel  momento  dell'impiego.  E'
          vietato altresi', senza licenza del Ministro  dell'interno,
          fabbricare    polveri    contenenti    nitrocellulosa     o
          nitroglicerina.» 
                «Art. 54. Salvo  il  disposto  dell'art.  28  per  le
          munizioni da guerra, non  possono  introdursi  nello  Stato
          prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza  licenza  del
          Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta. 
                La licenza non puo' essere conceduta  se  l'esplosivo
          non sia stato gia' riconosciuto e classificato. 
                Queste disposizioni non si  applicano  rispetto  agli
          esplosivi di  transito,  per  i  quali  e'  sufficiente  la
          licenza del prefetto della provincia  per  cui  i  prodotti
          entrano nello Stato.» 
              - Per il testo dell'articolo 9,  del  decreto-legge  22
          agosto 2014, n. 119, si vedano le note all'articolo 64. 
              - Si riporta il testo del numero  63,  dell'allegato  I
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
          n.  407  recante  «Regolamento  recante  modificazioni   al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992,  n.
          300,  concernente  le  attivita'  private  sottoposte  alla
          disciplina degli articoli 19 e  20  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241», come modificato dalla presente legge: 
                «Allegato 1 Elenco attivita' inserite nella tabella C
          del regolamento 26 aprile 1992, n. 300, Tabella  C,  Elenco
          delle attivita' sottoposte  alla  disciplina  dell'art.  20
          della legge n. 241/1990 con indicazione del  termine  entro
          cui la relativa domanda si considera accolta. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Si riporta l'articolo 80 del regio decreto 18  giugno
          1931, n. 773 recante «Approvazione del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza»: 
                «Art. 80. L'autorita' di pubblica sicurezza non  puo'
          concedere la licenza per l'apertura di un teatro  o  di  un
          luogo  di  pubblico  spettacolo,  prima   di   aver   fatto
          verificare da una commissione tecnica  la  solidita'  e  la
          sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite  pienamente
          adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. 
                Le spese dell'ispezione e quelle  per  i  servizi  di
          prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda
          la licenza.»