Art. 67 
 
       Titoli di accesso nominativi ad attivita' di spettacolo 
 
  1. All'articolo 1, comma 545-bis, terzo  periodo,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, dopo le  parole:  «lo  spettacolo  viaggiante»
sono  inserite  le  seguenti:   «,   ivi   compresi   i   parchi   di
divertimento,». 
 
          Note all'art. 67: 
              - Si riporta il comma  545-bis  dell'articolo  1  della
          legge  11  dicembre  2016,  n.  232  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «545-bis. A  decorrere  dal  1°  luglio  2019,  ferme
          restando  le  specifiche   disposizioni   in   materia   di
          manifestazioni  sportive,  per   le   quali   continua   ad
          applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli  di
          accesso ad attivita' di spettacolo in impianti con capienza
          superiore  a  5.000  spettatori  sono  nominativi,   previa
          efficace verifica dell'identita',  e  riportano  la  chiara
          indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce
          del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni  del
          codice in materia di protezione dei dati personali, di  cui
          al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                L'accesso all'area dello spettacolo e' subordinato al
          riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi
          efficaci  di  verifica  dell'identita'   dei   partecipanti
          all'evento, compresi i minorenni. 
                Sono esclusi da tale  prescrizione,  ivi  compresi  i
          parchi di  divertimento,  e  gli  spettacoli  di  attivita'
          lirica, sinfonica e  cameristica,  prosa,  jazz,  balletto,
          danza e  circo  contemporaneo,  nonche'  le  manifestazioni
          carnevalesche,  i   corsi   mascherati,   le   rievocazioni
          storiche,   giostre   e   manifestazioni   similari.    Con
          provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
          adottato previa intesa con il Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e sentita l'Autorita' per  le  garanzie
          nelle comunicazioni, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet
          di rivendita primari, i box office  autorizzati  o  i  siti
          internet ufficiali dell'evento  assicurano  la  rimessa  in
          vendita dei titoli di ingresso nominativi o  il  cambio  di
          nominativo.»