Art. 67
Titoli di accesso nominativi ad attivita' di spettacolo
1. All'articolo 1, comma 545-bis, terzo periodo, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «lo spettacolo viaggiante»
sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i parchi di
divertimento,».
Note all'art. 67:
- Si riporta il comma 545-bis dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», come
modificato dalla presente legge:
«545-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme
restando le specifiche disposizioni in materia di
manifestazioni sportive, per le quali continua ad
applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di
accesso ad attivita' di spettacolo in impianti con capienza
superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa
efficace verifica dell'identita', e riportano la chiara
indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce
del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'accesso all'area dello spettacolo e' subordinato al
riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi
efficaci di verifica dell'identita' dei partecipanti
all'evento, compresi i minorenni.
Sono esclusi da tale prescrizione, ivi compresi i
parchi di divertimento, e gli spettacoli di attivita'
lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto,
danza e circo contemporaneo, nonche' le manifestazioni
carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni
storiche, giostre e manifestazioni similari. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e sentita l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet
di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti
internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in
vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di
nominativo.»