Art. 68 
 
Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)  2019/125,
  in materia di commercio di merci  utilizzabili  per  infliggere  la
  pena di morte o la tortura, e  al  regolamento  (UE)  2021/821,  in
  materia  di  controllo  delle  esportazioni,  dell'intermediazione,
  dell'assistenza  tecnica,  del  transito  e  del  trasferimento  di
  prodotti a duplice uso, nonche' ai regolamenti dell'Unione  europea
  che prevedono misure restrittive unionali 
 
  1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: «ai sensi
del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente  a
beni di consumo non a duplice  uso  listati  per  effetto  di  misure
restrittive unionali, la persona fisica o giuridica  che  li  immette
sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori»; 
    b) all'articolo 8, il comma 3 e' abrogato; 
    c)  all'articolo  10,  comma  3,  lettera  f),  dopo  le  parole:
«prodotti importati» sono aggiunte le seguenti: «o,  limitatamente  a
beni di consumo non a duplice  uso  listati  per  effetto  di  misure
restrittive unionali,  l'impegno  a  non  riesportarli  o  dirottarli
durante il viaggio»; 
    d) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, le parole:  «in  quanto  gia'  soggetto  che  ha
ottenuto autorizzazioni individuali» sono sostituite dalle  seguenti:
«per uno o piu' prodotti listati per effetto  di  misure  restrittive
unionali»; 
      2) al comma  5,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per
ciascuna  delle  operazioni   oggetto   dell'autorizzazione   globale
individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:»; 
      3) al comma 5, lettera c), le parole: «a duplice uso listati  o
i prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse ed e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo:  «Nel  caso  di  prodotti  listati  per
effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i
prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio e che
saranno utilizzati in modo compatibile con  gli  scopi  previsti  nei
pertinenti regolamenti (UE)  concernenti  misure  restrittive.  Se  i
prodotti listati per effetto  di  misure  restrittive  unionali  sono
prodotti a duplice  uso  o  beni  diversi  da  beni  di  consumo,  la
dichiarazione indica altresi' che i prodotti non saranno trasferiti»; 
      4) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente»; 
    e) all'articolo 12: 
      1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La  stampigliatura
prevista dalla lettera b) del  medesimo  comma  e'  sostituita  dalla
seguente:  "Autorizzazione  generale  dell'Unione   europea   (codice
dell'autorizzazione e data della notifica)"»; 
      2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente»; 
    f) all'articolo 13: 
      1) al comma 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'utilizzazione dell'autorizzazione generale  nazionale  relativa  a
prodotti a duplice uso listati e' sottoposta alle medesime condizioni
e  soddisfa  i  requisiti  previsti  per  l'autorizzazione   generale
dell'Unione europea di cui all'articolo 12»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a  duplice  uso
listati per effetto di misure restrittive unionali  puo'  aver  luogo
con  autorizzazione  generale  nazionale,   rilasciata   secondo   le
modalita' e limitatamente ai prodotti  e  ai  Paesi  di  destinazione
individuati con decreto del Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, da adottare su  proposta  dell'Autorita'
competente e sentito il Comitato consultivo»; 
      3) al  comma  2,  le  parole:  «a  duplice  uso  listati»  sono
soppresse; 
      4) al comma 3, le parole: «L'utilizzazione  dell'autorizzazione
generale nazionale e' sottoposta  alle  medesime  condizioni  e  deve
soddisfare  gli  stessi  requisiti  previsti   per   l'autorizzazione
generale dell'Unione europea di cui  all'articolo  12.  A  tal  fine,
l'esportatore che intende  avvalersi  di  detta  autorizzazione  deve
notificare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'esportatore   che
intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica»; 
      5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La  stampigliatura
prevista dalla lettera b) del  medesimo  comma  e'  sostituita  dalla
seguente:     "Autorizzazione     generale     nazionale      (codice
dell'autorizzazione e data della notifica)"»; 
    g) all'articolo 18: 
      1) al comma 4, la lettera c) e' abrogata; 
      2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a  euro  15.000
l'operatore che: 
          a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6,
12, comma 4, e 13, comma 5; 
          b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti
sottoposti ad autorizzazione,  redatta  e  firmata  dall'utilizzatore
finale, con  ritardo  non  superiore  a  dodici  mesi  rispetto  alla
scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente»; 
    h) all'articolo 20: 
      1) al comma  3-bis,  lettera  b),  le  parole:  «in  regime  di
autorizzazione specifica individuale» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
        «3-ter. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a  euro  15.000
l'operatore che: 
          a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6,
e 13, comma 5; 
          b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti
sottoposti ad autorizzazione,  redatta  e  firmata  dall'utilizzatore
finale, con  ritardo  non  superiore  a  dodici  mesi  rispetto  alla
scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente». 
 
          Note all'art. 68: 
              - L'articolo 8, comma 3,  del  decreto-legge  21  marzo
          2022, n. 21 « del decreto legislativo 15 dicembre 2017,  n.
          221 recante «Attuazione della  delega  al  Governo  di  cui
          all'articolo 7 della legge 12  agosto  2016,  n.  170,  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          della normativa  europea  ai  fini  del  riordino  e  della
          semplificazione   delle   procedure    di    autorizzazione
          all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice  uso
          e dell'applicazione delle sanzioni in materia  di  embarghi
          commerciali, nonche' per ogni tipologia  di  operazione  di
          esportazione di  materiali  proliferanti»,  abrogato  dalla
          presente legge, recava: «Procedimento autorizzativo». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  10,
          comma 3, 11, 12, 13, 18 e 20  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 2017, n. 221 recante «Attuazione della  delega  al
          Governo di cui all'articolo 7 della legge 12  agosto  2016,
          n. 170, per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
          disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e
          della semplificazione  delle  procedure  di  autorizzazione
          all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice  uso
          e dell'applicazione delle sanzioni in materia  di  embarghi
          commerciali, nonche' per ogni tipologia  di  operazione  di
          esportazione di materiali  proliferanti»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Definizioni). - 1.  Oltre  alle  definizioni
          contenute nei regolamenti di cui all'articolo 1,  comma  1,
          e, per gli aspetti doganali, a quelle di cui al regolamento
          (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
          9 ottobre 2013, nonche' sulla base di quanto previsto dalla
          normativa doganale unionale e dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,  ai  fini  del
          presente decreto valgono le definizioni seguenti: 
                  a)  per  «regolamento  duplice  uso»  s'intende  il
          regolamento (UE) 2021/821  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 maggio 2021,  che  istituisce  un  regime
          dell'Unione    di     controllo     delle     esportazioni,
          dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito
          e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione); 
                  b)  per  «regolamento  antitortura»  s'intende   il
          regolamento (UE) 2019/125  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo  al  commercio  di
          determinate merci che potrebbero essere utilizzate  per  la
          pena di morte, per la tortura o  per  altri  trattamenti  o
          pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione); 
                  c)  per  «regolamenti   (UE)   concernenti   misure
          restrittive»  s'intendono  le  misure  adottate  ai   sensi
          dell'articolo   215   del   trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea,  concernenti  misure  restrittive  nei
          confronti  di  determinati  Paesi  terzi  assoggettati   ad
          embargo commerciale; 
                  d) «per azione comune»  s'intende  l'azione  comune
          del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa
          al controllo  dell'assistenza  tecnica  riguardante  taluni
          fini militari; 
                  e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono
          i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento duplice
          uso; 
                  f)  per  «prodotti  a  duplice  uso  non   listati»
          s'intendono quei prodotti di cui all'articolo 3,  paragrafo
          2, del regolamento duplice uso, non elencati  nell'allegato
          I del regolamento duplice  uso,  ma  che  possono  comunque
          avere un utilizzo sia civile sia militare; 
                  g) per «merci soggette al regolamento  antitortura»
          s'intendono le merci elencate negli allegati II, III  e  IV
          del regolamento antitortura; 
                  h) per «prodotti  listati  per  effetto  di  misure
          restrittive unionali» s'intendono quei  prodotti  o  quelle
          attivita' il cui commercio con determinati Paesi  terzi  e'
          controllato conformemente ai regolamenti  (UE)  concernenti
          misure restrittive; 
                  i) per «non proliferazione»  s'intende  l'attivita'
          volta a prevenire, rilevare e contrastare la  realizzazione
          di armi di distruzione di massa,  quali  ordigni  nucleari,
          armi  chimiche,  biologiche  e  radiologiche  e   correlati
          vettori. Sono incluse le iniziative tese ad individuare  il
          traffico dei materiali connessi e di quelli cosiddetti dual
          use, nonche' di tecnologie e know-how; 
                  l) per «tecnologie o software di pubblico  dominio»
          s'intendono le tecnologie o i  software  disponibili  senza
          restrizioni per un'ulteriore diffusione; 
                  m) per «ricerca scientifica  di  base»  s'intendono
          quei   lavori    sperimentali    o    teorici    intrapresi
          essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei  principi
          fondamentali  di  fenomeni   e   fatti   osservabili,   non
          principalmente orientati verso obiettivi o scopi  specifici
          pratici; 
                  n)   per   "operatore"   s'intende   l'esportatore,
          l'importatore,   l'intermediario   o   il   prestatore   di
          assistenza tecnica;" 
                  o) per «utilizzatore  finale»  s'intende  qualsiasi
          persona fisica o giuridica che utilizzi  definitivamente  i
          prodotti controllati  ai  sensi  del  presente  decreto  o,
          limitatamente a beni di consumo non a duplice  uso  listati
          per effetto di  misure  restrittive  unionali,  la  persona
          fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della
          messa a disposizione dei consumatori.» 
                «Art. 10 (Autorizzazione  specifica  individuale).  -
          (omissis) 
                3. La domanda deve essere corredata di una copia  del
          contratto  di  riferimento  o   comunque   di   sufficiente
          documentazione atta a comprovare  l'effettiva  volonta'  di
          acquisto   da   parte   dell'utilizzatore   finale;   delle
          specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione  o
          intermediazione; del profilo dell'utilizzatore finale e  di
          una  dichiarazione  del  medesimo,  cosiddetta   end   user
          statement,   contenente   obbligatoriamente   le   seguenti
          informazioni: 
                  a) l'esatta indicazione della denominazione o della
          ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta; 
                  b) la descrizione dei prodotti importati,  la  loro
          quantita' e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed
          il  relativo  livello,  gli  estremi   del   contratto   di
          riferimento; 
                  c) l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile  o
          militare, dei prodotti importati, nonche' del  loro  esatto
          luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette
          al  regolamento  antitortura,  l'indicazione  dell'utilizzo
          specifico, che non sia  volto  ad  infliggere  la  pena  di
          morte, la tortura, o  altri  trattamenti  o  pene  crudeli,
          inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione,
          indicazioni  sull'ubicazione  dei  beni  nel  Paese   terzo
          d'origine e sui terzi implicati nella transazione; 
                  d) l'impegno espresso, per i prodotti a duplice uso
          (  (...)  ),  appartenenti  al  settore  nucleare   o   che
          potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati
          nello stesso settore, a non  utilizzare  tali  prodotti  in
          applicazioni militari o esplosive  nucleari,  in  attivita'
          civili nucleari in impianti  non  coperti  da  salvaguardia
          dell'Agenzia   internazionale   per    l'energia    atomica
          (A.I.E.A.) o in  applicazioni  collegate  allo  sviluppo  e
          produzione di altre armi  di  distruzione  di  massa  e  di
          missili che possano essere utilizzati come vettori di  tali
          armi; 
                  e) l'impegno espresso, per  le  merci  soggette  al
          regolamento antitortura, a non utilizzare  tali  merci  per
          infliggere  la  pena  di  morte,  la   tortura,   o   altri
          trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti; 
                  f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire
          o dirottare, durante il viaggio, i  prodotti  importati  o,
          limitatamente a beni di consumo non a duplice  uso  listati
          per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non
          riesportarli o dirottarli durante il viaggio; 
                  g) eventuali altri impegni funzionali  al  rispetto
          dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.» 
                
                «Art. 11 (Autorizzazione globale individuale).  -  1.
          L'autorizzazione globale individuale e'  rilasciata  ad  un
          singolo  esportatore  non  occasionale,  per  uno  o   piu'
          prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali
          per uno o piu' prodotti a duplice uso o per merci  soggette
          al regolamento antitortura, sia nella forma di beni  fisici
          che in quella di  beni  intangibili,  quali  operazioni  di
          trasmissione di  software  e  tecnologia  o  di  assistenza
          tecnica, e per uno o piu' utilizzatori finali  o  Paesi  di
          destinazione specifici. 
                2.   L'autorizzazione    globale    individuale    e'
          rilasciata, previo  parere  del  Comitato  consultivo,  con
          validita' non superiore a quella indicata  dai  regolamenti
          di cui all'articolo  1,  comma  1.  Su  richiesta  motivata
          dell'operatore  da  presentare  non  oltre   la   scadenza,
          l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe. 
                3. La domanda per ottenere un'autorizzazione  globale
          individuale,  sottoscritta  da  un  legale   rappresentante
          dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita'  competente,
          utilizzando  la  modulistica  prescritta   dai   pertinenti
          regolamenti  unionali.  La  domanda  deve  specificare   se
          l'autorizzazione ha ad  oggetto  materiali  o  informazioni
          classificati. In caso di compilazione incompleta  o  errata
          e'   fatta   salva   la   possibilita'   di   regolarizzare
          successivamente  la  domanda.  Le  informazioni  e  i  dati
          contenuti nella  domanda  e  negli  eventuali  allegati  si
          intendono  dichiarati   dall'istante   sotto   la   propria
          responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo  la
          presentazione della  domanda  deve  essere  tempestivamente
          comunicato all'Autorita' competente. 
                4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale
          individuale in favore di operatori  occasionali  e  qualora
          non ricorrano le condizioni di continuita' e pluralita'  di
          rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori  finali
          di un determinato Paese. 
                5.   Per   ciascuna    delle    operazioni    oggetto
          dell'autorizzazione   globale   individuale,    l'operatore
          rispetta le seguenti condizioni: 
                  a)     utilizzare     l'autorizzazione     ottenuta
          esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione
          in essa indicati; 
                  b) riportare  sulle  fatture  e  sui  documenti  di
          trasporto  la  seguente   stampigliatura:   «Autorizzazione
          globale individuale (numero e data del provvedimento)»; 
                  c) richiedere in sede di conclusione del contratto,
          ovvero di accettazione  della  proposta  contrattuale,  una
          dichiarazione  di  impegno   del   committente   estero   o
          dell'utilizzatore finale a non  riesportare,  trasferire  o
          dirottare  durante  il  viaggio  i  prodotti  oggetto   del
          contratto  stesso  o  dell'ordinativo,  e  ad   utilizzarli
          esclusivamente per scopi civili o per fini militari  e  non
          offensivi  e  non   proliferanti   nei   settori   chimico,
          biologico,   nucleare,    radiologico,    missilistico    e
          strategico, nel  caso  di  merci  soggette  al  regolamento
          antitortura, tale dichiarazione di  impegno  deve  indicare
          che  le  merci  in  discorso   non   saranno   riesportate,
          trasferite o dirottate durante il viaggio,  ne'  destinate,
          in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la  pena
          capitale, la tortura o altri trattamenti  o  pene  crudeli,
          inumani o degradanti. Nel  caso  di  prodotti  listati  per
          effetto di misure restrittive  unionali,  la  dichiarazione
          indica che i prodotti non saranno riesportati  o  dirottati
          durante  il  viaggio  e  che  saranno  utilizzati  in  modo
          compatibile  con  gli   scopi   previsti   nei   pertinenti
          regolamenti  (UE)concernenti  misure  restrittive.   Se   i
          prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali
          sono prodotti a duplice uso  o  beni  diversi  da  beni  di
          consumo, la dichiarazione indica altresi'  che  i  prodotti
          non saranno trasferiti; 
                6. Entro trenta giorni dalla fine  di  ogni  semestre
          l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una  lista
          riepilogativa delle  operazioni  effettuate  in  regime  di
          autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione  deve
          contenere  i  seguenti  elementi:   copia   del   documento
          doganale, estremi della fattura e del contratto,  quantita'
          e valore dei beni spediti, categorie  e  sottocategorie  di
          riferimento, corrispondenti codici delle voci  e  sottovoci
          della  nomenclatura  combinata,  paese   di   destinazione,
          generalita' del destinatario  e  dell'utilizzatore  finale,
          data  di  spedizione,  tipo  di  esportazione,  definitiva,
          temporanea o transito,  e  ogni  altro  elemento  richiesto
          dall'Autorita' competente. 
                7. Qualora l'esportatore non fornisca le  indicazioni
          richieste   dal   presente    articolo,    l'autorizzazione
          precedentemente rilasciata  viene  revocata  dall'Autorita'
          competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. 
                9. L'autorizzazione globale  individuale  e'  negata,
          annullata, revocata, sospesa  o  modificata  dall'Autorita'
          competente, sentito  il  parere  del  Comitato  consultivo,
          secondo quanto stabilito dall'articolo 14.» 
                «Art.   12   (Autorizzazione   generale   dell'Unione
          europea). - 1. L'esportazione dei prodotti  a  duplice  uso
          listati e delle merci soggette al  regolamento  antitortura
          puo' avere luogo con un'autorizzazione generale dell'Unione
          europea, limitatamente ai materiali, agli scopi ed ai Paesi
          di  destinazione  di  cui  ai  regolamenti  duplice  uso  e
          antitortura. 
                2.   L'utilizzazione   dell'autorizzazione   generale
          dell'Unione europea e' sottoposta alle  condizioni  e  deve
          soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti predetti. A
          tal fine, l'esportatore  che  intende  avvalersi  di  detta
          autorizzazione deve  notificare  all'Autorita'  competente,
          precedentemente  al  primo  utilizzo  della  stessa,   tale
          intendimento  con  comunicazione  sottoscritta  dal  legale
          rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e'  iscritto
          automaticamente in un apposito «registro dei  soggetti  che
          operano con autorizzazione generale  dell'Unione  europea»,
          tenuto dall'Autorita' competente. 
                2-bis.  Si  applica  l'articolo  11,  comma   5.   La
          stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma
          e'  sostituita  dalla  seguente:  "Autorizzazione  generale
          dell'Unione  europea  (codice  dell'autorizzazione  e  data
          della notifica)". 
                3. L'autorizzazione generale dell'Unione europea  non
          puo'  essere  utilizzata  quando  ricorrano  le  condizioni
          ostative previste dai regolamenti predetti. 
                4. Entro trenta giorni dalla fine di  ogni  semestre,
          l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una  lista
          riepilogativa delle  operazioni  effettuate  in  regime  di
          autorizzazione   generale   dell'Unione    europea.    Tale
          segnalazione deve contenere i  seguenti  elementi:  estremi
          della fattura e  del  contratto,  quantita'  e  valore  dei
          prodotti   spediti,   categorie   e    sottocategorie    di
          riferimento,  voci  doganali   corrispondenti,   Paese   di
          destinazione,    generalita'     del     destinatario     e
          dell'utilizzatore  finale,  data  di  spedizione,  tipo  di
          esportazione,  definitiva  o  temporanea,  e   ogni   altro
          elemento richiesto dall'Autorita' competente. 
                5. Qualora l'esportatore non fornisca le  indicazioni
          richieste   dal   presente    articolo,    l'autorizzazione
          precedentemente rilasciata  viene  revocata  dall'Autorita'
          competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. 
                7.    L'utilizzo     dell'autorizzazione     generale
          dell'Unione europea puo' essere negato, annullato, revocato
          o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.» 
                «Art. 13 (Autorizzazione generale  nazionale).  -  1.
          L'esportazione di prodotti a duplice uso listati puo'  aver
          luogo con  autorizzazione  generale  nazionale,  rilasciata
          conformemente alle indicazioni  di  cui  all'allegato  III,
          sezione  C,  del  regolamento  duplice  uso,   secondo   le
          modalita' e  limitatamente  ai  prodotti  ed  ai  Paesi  di
          destinazione individuati con  decreto  del  Ministro  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  da
          adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il
          Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non  si  applicano
          ai prodotti  elencati  nell'allegato  II,  sezione  I,  del
          regolamento duplice uso.L'utilizzazione dell'autorizzazione
          generale  nazionale  relativa  a  prodotti  a  duplice  uso
          listati e' sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i
          requisiti   previsti    per    l'autorizzazione    generale
          dell'Unione europea di cui all'articolo 12. 
                1-bis.  L'esportazione  di  beni  di  consumo  non  a
          duplice uso  listati  per  effetto  di  misure  restrittive
          unionali  puo'  aver  luogo  con  autorizzazione   generale
          nazionale, rilasciata secondo le modalita' e  limitatamente
          ai prodotti e ai  Paesi  di  destinazione  individuati  con
          decreto  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione  internazionale,  da  adottare   su   proposta
          dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo. 
                2.   Lo   strumento   dell'autorizzazione    generale
          nazionale, idoneo  a  ridurre  gli  oneri  a  carico  delle
          imprese   e   ad   attuare   forme    di    semplificazione
          amministrativa, e'  utilizzato  per  genere  di  operazioni
          esportative,  tipi  di  prodotti  e  gruppi  di  Paesi   di
          destinazione finale. 
                3.    L'esportatore     che     intende     avvalersi
          dell'autorizzazione     generale     nazionale     notifica
          all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo
          della   stessa,   tale   intendimento   con   comunicazione
          sottoscritta  dal  legale  rappresentante.  Il   nominativo
          dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito
          «registro  dei  soggetti  che  operano  con  autorizzazione
          generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competente. 
                3-bis.  Si  applica  l'articolo  11,  comma   5.   La
          stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma
          e'  sostituita  dalla  seguente:  "Autorizzazione  generale
          nazionale  (codice   dell'autorizzazione   e   data   della
          notifica)". 
                4. Qualora l'esportatore non fornisca le  indicazioni
          richieste   dal   presente    articolo,    l'autorizzazione
          precedentemente  rilasciata  e'   revocata   dall'Autorita'
          competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. 
                5. L'autorizzazione generale  nazionale  e'  soggetta
          alle medesime disposizioni ((del  comma  4))  dell'articolo
          12. 
                6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale  nazionale
          puo' essere negato, annullato, revocato o  sospeso  secondo
          quanto stabilito dall'articolo 14.» 
                «Art. 18 (Sanzioni relative  ai  prodotti  a  duplice
          uso). - 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione  di
          prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice  uso
          non listati, anche in forma intangibile, di transito  o  di
          trasferimento  all'interno  dell'Unione   europea,   ovvero
          presta servizi  di  intermediazione  o  assistenza  tecnica
          concernenti  i  prodotti  medesimi,   senza   la   relativa
          autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta  fornendo
          dichiarazioni o documentazione  false,  e'  punito  con  la
          reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000  a
          euro 250.000. 
                2. Chiunque effettua le operazioni  ovvero  presta  i
          servizi di cui al comma 1  in  difformita'  dagli  obblighi
          prescritti dalla relativa autorizzazione e' punito  con  la
          reclusione fino a quattro anni  e  con  la  multa  da  euro
          15.000 a euro 150.000. 
                3. L'operatore che nei casi previsti  dagli  articoli
          4, paragrafo 2, 5,  paragrafo  2,  6,  paragrafo  2,  e  8,
          paragrafo  2,  del  regolamento  duplice  uso,  omette   di
          informare l'Autorita' competente e'  punito  con  l'arresto
          fino a due anni e con  l'ammenda  da  euro  15.000  a  euro
          90.000. La medesima pena si applica in caso  di  violazione
          dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7. 
                4. Salvo che il fatto costituisca reato  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  15.000  a
          euro 90.000 l'operatore che: 
                  a) omette di  comunicare  all'Autorita'  competente
          l'intervenuta variazione  dei  dati  e  delle  informazioni
          contenuti nella domanda di  autorizzazione  entro  quindici
          giorni dal verificarsi della variazione; 
                  b) viola gli obblighi di tenuta,  conservazione  ed
          esibizione della documentazione  relativa  alle  operazioni
          effettuate o ai servizi resi, di cui  all'articolo  27  del
          regolamento duplice uso; 
                  c) (abrogata); 
                  d)   non    presenta    i    documenti    richiesti
          dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 17,  comma
          2. 
                4-bis. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          2.500 a euro 15.000 l'operatore che: 
                  a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli  11,
          comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5; 
                  b) produce la dichiarazione di presa in carico  dei
          prodotti sottoposti ad autorizzazione,  redatta  e  firmata
          dall'utilizzatore  finale,  con  ritardo  non  superiore  a
          dodici mesi rispetto alla scadenza  del  termine  stabilito
          dall'Autorita' competente.» 
                
                «Art. 20 (Sanzioni relative ai prodotti  listati  per
          effetto di misure restrittive unionali). - 1. E' punito con
          la reclusione fino a sei anni chiunque, in  violazione  dei
          divieti contenuti nei regolamenti (UE)  concernenti  misure
          restrittive: 
                  a)   effettua   operazioni   di   esportazione    o
          importazione di prodotti  listati  per  effetto  di  misure
          restrittive unionali; 
                  b) presta servizi di qualsiasi  natura  soggetti  a
          misure restrittive unionali; 
                  c) partecipa a qualsiasi  titolo  a  procedure  per
          l'affidamento  di  contratti  di  appalto  pubblico  o   di
          concessione  soggetti  a  misure  restrittive  unionali   o
          esegue, in tutto o  in  parte,  uno  o  piu'  dei  medesimi
          contratti. 
                2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma  1
          senza   la   prescritta    autorizzazione,    ovvero    con
          autorizzazione   ottenuta    fornendo    dichiarazioni    o
          documentazione false, e' punito con la  reclusione  fino  a
          sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. 
                3. Chiunque effettua le operazioni di cui al  ((comma
          1)) in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa
          autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a  quattro
          anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro. 
                3-bis. Chiunque effettua  le  operazioni  di  cui  al
          comma 1 e' assoggettato  alla  sanzione  amministrativa  da
          euro 15.000 a euro 90.000 quando: 
                  a) omette di comunicare all'Autorita' competente le
          variazioni dei dati e delle  informazioni  contenuti  nella
          domanda di autorizzazione entro 15 giorni  dal  verificarsi
          della variazione; 
                  b)   non   provvede   alla   conservazione    della
          documentazione relativa alle  operazioni  effettuate  negli
          archivi della propria  sede  legale,  per  un  periodo  non
          inferiore a cinque anni a decorrere  dalla  fine  dell'anno
          nel quale le operazioni hanno avuto luogo; 
                  c)   non    presenta    i    documenti    richiesti
          dall'Autorita' competente a norma dell'articolo  17,  comma
          2. 
                3-ter. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          2.500 a euro 15.000 l'operatore che: 
                  a) viola gli obblighi stabiliti dagli arti-coli 11,
          comma 6, e 13, comma 5; 
                  b) produce la dichiarazione di presa in carico  dei
          prodotti sottoposti ad autorizzazione,  redatta  e  firmata
          dall'utilizzatore  finale,  con  ritardo  non  superiore  a
          dodici mesi rispetto alla scadenza  del  termine  stabilito
          dall'Autorita' competente.»