Art. 68
Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125,
in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la
pena di morte o la tortura, e al regolamento (UE) 2021/821, in
materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione,
dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di
prodotti a duplice uso, nonche' ai regolamenti dell'Unione europea
che prevedono misure restrittive unionali
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: «ai sensi
del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a
beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure
restrittive unionali, la persona fisica o giuridica che li immette
sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori»;
b) all'articolo 8, il comma 3 e' abrogato;
c) all'articolo 10, comma 3, lettera f), dopo le parole:
«prodotti importati» sono aggiunte le seguenti: «o, limitatamente a
beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure
restrittive unionali, l'impegno a non riesportarli o dirottarli
durante il viaggio»;
d) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «in quanto gia' soggetto che ha
ottenuto autorizzazioni individuali» sono sostituite dalle seguenti:
«per uno o piu' prodotti listati per effetto di misure restrittive
unionali»;
2) al comma 5, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Per
ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale
individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:»;
3) al comma 5, lettera c), le parole: «a duplice uso listati o
i prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Nel caso di prodotti listati per
effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i
prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio e che
saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei
pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Se i
prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono
prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la
dichiarazione indica altresi' che i prodotti non saranno trasferiti»;
4) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente»;
e) all'articolo 12:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura
prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla
seguente: "Autorizzazione generale dell'Unione europea (codice
dell'autorizzazione e data della notifica)"»;
2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e
ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente»;
f) all'articolo 13:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'utilizzazione dell'autorizzazione generale nazionale relativa a
prodotti a duplice uso listati e' sottoposta alle medesime condizioni
e soddisfa i requisiti previsti per l'autorizzazione generale
dell'Unione europea di cui all'articolo 12»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a duplice uso
listati per effetto di misure restrittive unionali puo' aver luogo
con autorizzazione generale nazionale, rilasciata secondo le
modalita' e limitatamente ai prodotti e ai Paesi di destinazione
individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da adottare su proposta dell'Autorita'
competente e sentito il Comitato consultivo»;
3) al comma 2, le parole: «a duplice uso listati» sono
soppresse;
4) al comma 3, le parole: «L'utilizzazione dell'autorizzazione
generale nazionale e' sottoposta alle medesime condizioni e deve
soddisfare gli stessi requisiti previsti per l'autorizzazione
generale dell'Unione europea di cui all'articolo 12. A tal fine,
l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve
notificare» sono sostituite dalle seguenti: «L'esportatore che
intende avvalersi dell'autorizzazione generale nazionale notifica»;
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La stampigliatura
prevista dalla lettera b) del medesimo comma e' sostituita dalla
seguente: "Autorizzazione generale nazionale (codice
dell'autorizzazione e data della notifica)"»;
g) all'articolo 18:
1) al comma 4, la lettera c) e' abrogata;
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000
l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6,
12, comma 4, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti
sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore
finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla
scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente»;
h) all'articolo 20:
1) al comma 3-bis, lettera b), le parole: «in regime di
autorizzazione specifica individuale» sono soppresse;
2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000
l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6,
e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti
sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore
finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla
scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente».
Note all'art. 68:
- L'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21 « del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.
221 recante «Attuazione della delega al Governo di cui
all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
della normativa europea ai fini del riordino e della
semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso
e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi
commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di
esportazione di materiali proliferanti», abrogato dalla
presente legge, recava: «Procedimento autorizzativo».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, 10,
comma 3, 11, 12, 13, 18 e 20 del decreto legislativo 15
dicembre 2017, n. 221 recante «Attuazione della delega al
Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016,
n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e
della semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso
e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi
commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di
esportazione di materiali proliferanti», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Oltre alle definizioni
contenute nei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1,
e, per gli aspetti doganali, a quelle di cui al regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 ottobre 2013, nonche' sulla base di quanto previsto dalla
normativa doganale unionale e dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ai fini del
presente decreto valgono le definizioni seguenti:
a) per «regolamento duplice uso» s'intende il
regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime
dell'Unione di controllo delle esportazioni,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito
e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione);
b) per «regolamento antitortura» s'intende il
regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la
pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o
pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione);
c) per «regolamenti (UE) concernenti misure
restrittive» s'intendono le misure adottate ai sensi
dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei
confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad
embargo commerciale;
d) «per azione comune» s'intende l'azione comune
del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa
al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni
fini militari;
e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono
i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento duplice
uso;
f) per «prodotti a duplice uso non listati»
s'intendono quei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo
2, del regolamento duplice uso, non elencati nell'allegato
I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque
avere un utilizzo sia civile sia militare;
g) per «merci soggette al regolamento antitortura»
s'intendono le merci elencate negli allegati II, III e IV
del regolamento antitortura;
h) per «prodotti listati per effetto di misure
restrittive unionali» s'intendono quei prodotti o quelle
attivita' il cui commercio con determinati Paesi terzi e'
controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti
misure restrittive;
i) per «non proliferazione» s'intende l'attivita'
volta a prevenire, rilevare e contrastare la realizzazione
di armi di distruzione di massa, quali ordigni nucleari,
armi chimiche, biologiche e radiologiche e correlati
vettori. Sono incluse le iniziative tese ad individuare il
traffico dei materiali connessi e di quelli cosiddetti dual
use, nonche' di tecnologie e know-how;
l) per «tecnologie o software di pubblico dominio»
s'intendono le tecnologie o i software disponibili senza
restrizioni per un'ulteriore diffusione;
m) per «ricerca scientifica di base» s'intendono
quei lavori sperimentali o teorici intrapresi
essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi
fondamentali di fenomeni e fatti osservabili, non
principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici
pratici;
n) per "operatore" s'intende l'esportatore,
l'importatore, l'intermediario o il prestatore di
assistenza tecnica;"
o) per «utilizzatore finale» s'intende qualsiasi
persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i
prodotti controllati ai sensi del presente decreto o,
limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati
per effetto di misure restrittive unionali, la persona
fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della
messa a disposizione dei consumatori.»
«Art. 10 (Autorizzazione specifica individuale). -
(omissis)
3. La domanda deve essere corredata di una copia del
contratto di riferimento o comunque di sufficiente
documentazione atta a comprovare l'effettiva volonta' di
acquisto da parte dell'utilizzatore finale; delle
specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione o
intermediazione; del profilo dell'utilizzatore finale e di
una dichiarazione del medesimo, cosiddetta end user
statement, contenente obbligatoriamente le seguenti
informazioni:
a) l'esatta indicazione della denominazione o della
ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta;
b) la descrizione dei prodotti importati, la loro
quantita' e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed
il relativo livello, gli estremi del contratto di
riferimento;
c) l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o
militare, dei prodotti importati, nonche' del loro esatto
luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette
al regolamento antitortura, l'indicazione dell'utilizzo
specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di
morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione,
indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo
d'origine e sui terzi implicati nella transazione;
d) l'impegno espresso, per i prodotti a duplice uso
( (...) ), appartenenti al settore nucleare o che
potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati
nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in
applicazioni militari o esplosive nucleari, in attivita'
civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia
dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica
(A.I.E.A.) o in applicazioni collegate allo sviluppo e
produzione di altre armi di distruzione di massa e di
missili che possano essere utilizzati come vettori di tali
armi;
e) l'impegno espresso, per le merci soggette al
regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per
infliggere la pena di morte, la tortura, o altri
trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire
o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati o,
limitatamente a beni di consumo non a duplice uso listati
per effetto di misure restrittive unionali, l'impegno a non
riesportarli o dirottarli durante il viaggio;
g) eventuali altri impegni funzionali al rispetto
dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.»
«Art. 11 (Autorizzazione globale individuale). - 1.
L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata ad un
singolo esportatore non occasionale, per uno o piu'
prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali
per uno o piu' prodotti a duplice uso o per merci soggette
al regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici
che in quella di beni intangibili, quali operazioni di
trasmissione di software e tecnologia o di assistenza
tecnica, e per uno o piu' utilizzatori finali o Paesi di
destinazione specifici.
2. L'autorizzazione globale individuale e'
rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, con
validita' non superiore a quella indicata dai regolamenti
di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata
dell'operatore da presentare non oltre la scadenza,
l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe.
3. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale
individuale, sottoscritta da un legale rappresentante
dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente,
utilizzando la modulistica prescritta dai pertinenti
regolamenti unionali. La domanda deve specificare se
l'autorizzazione ha ad oggetto materiali o informazioni
classificati. In caso di compilazione incompleta o errata
e' fatta salva la possibilita' di regolarizzare
successivamente la domanda. Le informazioni e i dati
contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si
intendono dichiarati dall'istante sotto la propria
responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la
presentazione della domanda deve essere tempestivamente
comunicato all'Autorita' competente.
4. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale
individuale in favore di operatori occasionali e qualora
non ricorrano le condizioni di continuita' e pluralita' di
rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori finali
di un determinato Paese.
5. Per ciascuna delle operazioni oggetto
dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore
rispetta le seguenti condizioni:
a) utilizzare l'autorizzazione ottenuta
esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione
in essa indicati;
b) riportare sulle fatture e sui documenti di
trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione
globale individuale (numero e data del provvedimento)»;
c) richiedere in sede di conclusione del contratto,
ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una
dichiarazione di impegno del committente estero o
dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o
dirottare durante il viaggio i prodotti oggetto del
contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli
esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non
offensivi e non proliferanti nei settori chimico,
biologico, nucleare, radiologico, missilistico e
strategico, nel caso di merci soggette al regolamento
antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare
che le merci in discorso non saranno riesportate,
trasferite o dirottate durante il viaggio, ne' destinate,
in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena
capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti. Nel caso di prodotti listati per
effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione
indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati
durante il viaggio e che saranno utilizzati in modo
compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti
regolamenti (UE)concernenti misure restrittive. Se i
prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali
sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di
consumo, la dichiarazione indica altresi' che i prodotti
non saranno trasferiti;
6. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre
l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista
riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di
autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve
contenere i seguenti elementi: copia del documento
doganale, estremi della fattura e del contratto, quantita'
e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di
riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci
della nomenclatura combinata, paese di destinazione,
generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale,
data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva,
temporanea o transito, e ogni altro elemento richiesto
dall'Autorita' competente.
7. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni
richieste dal presente articolo, l'autorizzazione
precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita'
competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
9. L'autorizzazione globale individuale e' negata,
annullata, revocata, sospesa o modificata dall'Autorita'
competente, sentito il parere del Comitato consultivo,
secondo quanto stabilito dall'articolo 14.»
«Art. 12 (Autorizzazione generale dell'Unione
europea). - 1. L'esportazione dei prodotti a duplice uso
listati e delle merci soggette al regolamento antitortura
puo' avere luogo con un'autorizzazione generale dell'Unione
europea, limitatamente ai materiali, agli scopi ed ai Paesi
di destinazione di cui ai regolamenti duplice uso e
antitortura.
2. L'utilizzazione dell'autorizzazione generale
dell'Unione europea e' sottoposta alle condizioni e deve
soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti predetti. A
tal fine, l'esportatore che intende avvalersi di detta
autorizzazione deve notificare all'Autorita' competente,
precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale
intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale
rappresentante. Il nominativo dell'esportatore e' iscritto
automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che
operano con autorizzazione generale dell'Unione europea»,
tenuto dall'Autorita' competente.
2-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La
stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma
e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale
dell'Unione europea (codice dell'autorizzazione e data
della notifica)".
3. L'autorizzazione generale dell'Unione europea non
puo' essere utilizzata quando ricorrano le condizioni
ostative previste dai regolamenti predetti.
4. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre,
l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista
riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di
autorizzazione generale dell'Unione europea. Tale
segnalazione deve contenere i seguenti elementi: estremi
della fattura e del contratto, quantita' e valore dei
prodotti spediti, categorie e sottocategorie di
riferimento, voci doganali corrispondenti, Paese di
destinazione, generalita' del destinatario e
dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di
esportazione, definitiva o temporanea, e ogni altro
elemento richiesto dall'Autorita' competente.
5. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni
richieste dal presente articolo, l'autorizzazione
precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita'
competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
7. L'utilizzo dell'autorizzazione generale
dell'Unione europea puo' essere negato, annullato, revocato
o sospeso secondo quanto stabilito dall'articolo 14.»
«Art. 13 (Autorizzazione generale nazionale). - 1.
L'esportazione di prodotti a duplice uso listati puo' aver
luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata
conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III,
sezione C, del regolamento duplice uso, secondo le
modalita' e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di
destinazione individuati con decreto del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, da
adottare su proposta dell'Autorita' competente e sentito il
Comitato consultivo. Tali autorizzazioni non si applicano
ai prodotti elencati nell'allegato II, sezione I, del
regolamento duplice uso.L'utilizzazione dell'autorizzazione
generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso
listati e' sottoposta alle medesime condizioni e soddisfa i
requisiti previsti per l'autorizzazione generale
dell'Unione europea di cui all'articolo 12.
1-bis. L'esportazione di beni di consumo non a
duplice uso listati per effetto di misure restrittive
unionali puo' aver luogo con autorizzazione generale
nazionale, rilasciata secondo le modalita' e limitatamente
ai prodotti e ai Paesi di destinazione individuati con
decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da adottare su proposta
dell'Autorita' competente e sentito il Comitato consultivo.
2. Lo strumento dell'autorizzazione generale
nazionale, idoneo a ridurre gli oneri a carico delle
imprese e ad attuare forme di semplificazione
amministrativa, e' utilizzato per genere di operazioni
esportative, tipi di prodotti e gruppi di Paesi di
destinazione finale.
3. L'esportatore che intende avvalersi
dell'autorizzazione generale nazionale notifica
all'Autorita' competente, precedentemente al primo utilizzo
della stessa, tale intendimento con comunicazione
sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo
dell'esportatore e' iscritto automaticamente in un apposito
«registro dei soggetti che operano con autorizzazione
generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competente.
3-bis. Si applica l'articolo 11, comma 5. La
stampigliatura prevista dalla lettera b) del medesimo comma
e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazione generale
nazionale (codice dell'autorizzazione e data della
notifica)".
4. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni
richieste dal presente articolo, l'autorizzazione
precedentemente rilasciata e' revocata dall'Autorita'
competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
5. L'autorizzazione generale nazionale e' soggetta
alle medesime disposizioni ((del comma 4)) dell'articolo
12.
6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale nazionale
puo' essere negato, annullato, revocato o sospeso secondo
quanto stabilito dall'articolo 14.»
«Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice
uso). - 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di
prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso
non listati, anche in forma intangibile, di transito o di
trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero
presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica
concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa
autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo
dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la
reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a
euro 250.000.
2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i
servizi di cui al comma 1 in difformita' dagli obblighi
prescritti dalla relativa autorizzazione e' punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro
15.000 a euro 150.000.
3. L'operatore che nei casi previsti dagli articoli
4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8,
paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di
informare l'Autorita' competente e' punito con l'arresto
fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro
90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione
dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a
euro 90.000 l'operatore che:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente
l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni
contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici
giorni dal verificarsi della variazione;
b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed
esibizione della documentazione relativa alle operazioni
effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del
regolamento duplice uso;
c) (abrogata);
d) non presenta i documenti richiesti
dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 17, comma
2.
4-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11,
comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei
prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata
dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a
dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito
dall'Autorita' competente.»
«Art. 20 (Sanzioni relative ai prodotti listati per
effetto di misure restrittive unionali). - 1. E' punito con
la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei
divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure
restrittive:
a) effettua operazioni di esportazione o
importazione di prodotti listati per effetto di misure
restrittive unionali;
b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a
misure restrittive unionali;
c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per
l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di
concessione soggetti a misure restrittive unionali o
esegue, in tutto o in parte, uno o piu' dei medesimi
contratti.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1
senza la prescritta autorizzazione, ovvero con
autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o
documentazione false, e' punito con la reclusione fino a
sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.
3. Chiunque effettua le operazioni di cui al ((comma
1)) in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa
autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a quattro
anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro.
3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al
comma 1 e' assoggettato alla sanzione amministrativa da
euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente le
variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella
domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi
della variazione;
b) non provvede alla conservazione della
documentazione relativa alle operazioni effettuate negli
archivi della propria sede legale, per un periodo non
inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti
dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 17, comma
2.
3-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.500 a euro 15.000 l'operatore che:
a) viola gli obblighi stabiliti dagli arti-coli 11,
comma 6, e 13, comma 5;
b) produce la dichiarazione di presa in carico dei
prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata
dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a
dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito
dall'Autorita' competente.»