Art. 44
Servizio di vettovagliamento
1. Il servizio vettovagliamento del Corpo, concernente il
confezionamento e la distribuzione dei pasti, e' classificato in:
a) mense obbligatorie di servizio;
b) mense non obbligatorie di servizio.
2. Il valore economico del pasto, erogato dalle mense obbligatorie
di servizio ovvero con operatore convenzionato, non puo' essere
corrisposto, in tutto o in parte, ai militari aventi diritto.
3. Il servizio di vettovagliamento di cui al comma 1, lettera b),
ha la finalita' di consentire al personale del Corpo, anche al di
fuori dell'attivita' lavorativa, di fruire del servizio di
ristorazione, previo pagamento di un corrispettivo.
4. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a
favore del personale del Corpo nonche' il controvalore in denaro
delle voci costituenti il relativo trattamento alimentare e la
composizione dei generi di conforto sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 63
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Al servizio di mensa del Corpo della Guardia di finanza si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, anche in tema di
rendicontazione, contenute nella sezione II del capo V del titolo I
del libro terzo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Note all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'articolo 63 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000:
«Art. 63 (Vettovagliamento e approvvigionamento della
Polizia di Stato, del Corpo, della guardia di finanza e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il servizio di
vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura,
le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i
generi di conforto in speciali condizioni di impiego,
nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo
gratuito.
2. Le modalita' di fornitura del servizio di
vettovagliamento a favore dei militari e del personale,
anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme
vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al
comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui
all'articolo 59 con decreto del Ministro competente per
l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno
con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo
decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni
viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione
dei generi di conforto. All'Arma dei carabinieri si applica
l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare,
emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in
relazione alle esigenze operative, logistiche, di
dislocazione e di impiego degli enti e reparti della
Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme:
a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od
in parte, a privati mediante apposite convenzioni;
b) fornitura di buoni pasto;
c) fornitura di viveri speciali da combattimento.
La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono
finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del
controvalore in contanti dei trattamenti alimentari
determinati con il decreto di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al
comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce il
termine iniziale di operativita' del nuovo sistema di
vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate
le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della
legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, e' aggiunto il
seguente: "3-bis. Il ricorso alla NATO Maintenance and
Supply Agency previsto dal comma 3 e' esteso agli
approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al
sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate
impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale
condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi
sovranazionali".
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla realizzazione delle
attivita', ivi comprese quelle di tipo consulenziale,
previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con
apposite convenzioni, di societa', gia' costituite o da
costituire, interamente possedute, direttamente o
indirettamente. Le predette societa' possono fornire
servizi di consulenza a supporto anche di altre attivita'
del Ministero.».