Art. 44 
 
                    Servizio di vettovagliamento 
 
  1.  Il  servizio  vettovagliamento  del   Corpo,   concernente   il
confezionamento e la distribuzione dei pasti, e' classificato in: 
    a) mense obbligatorie di servizio; 
    b) mense non obbligatorie di servizio. 
  2. Il valore economico del pasto, erogato dalle mense  obbligatorie
di servizio ovvero  con  operatore  convenzionato,  non  puo'  essere
corrisposto, in tutto o in parte, ai militari aventi diritto. 
  3. Il servizio di vettovagliamento di cui al comma 1,  lettera  b),
ha la finalita' di consentire al personale del  Corpo,  anche  al  di
fuori  dell'attivita'  lavorativa,  di   fruire   del   servizio   di
ristorazione, previo pagamento di un corrispettivo. 
  4. Le modalita' di fornitura del  servizio  di  vettovagliamento  a
favore del personale del Corpo  nonche'  il  controvalore  in  denaro
delle voci  costituenti  il  relativo  trattamento  alimentare  e  la
composizione dei generi di conforto sono stabilite  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  ai  sensi  dell'articolo  63
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  5. Al servizio di mensa del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, anche in  tema  di
rendicontazione, contenute nella sezione II del capo V del  titolo  I
del libro terzo del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
2010, n. 90. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 63 della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria  2001)»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000: 
                «Art. 63 (Vettovagliamento e approvvigionamento della
          Polizia di Stato, del Corpo, della guardia di finanza e del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il servizio  di
          vettovagliamento sostituisce le razioni viveri  in  natura,
          le quote miglioramento vitto, le integrazioni  vitto  ed  i
          generi di  conforto  in  speciali  condizioni  di  impiego,
          nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a  titolo
          gratuito. 
                2.  Le  modalita'  di  fornitura  del   servizio   di
          vettovagliamento a favore dei  militari  e  del  personale,
          anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia  e  del
          Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  ai  quali  le  norme
          vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di  cui  al
          comma 1 sono stabilite sulla base delle  procedure  di  cui
          all'articolo 59 con decreto  del  Ministro  competente  per
          l'amministrazione di appartenenza da adottare  di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno
          con  riferimento  all'anno  successivo.  Con  il   medesimo
          decreto sono determinati il valore in denaro delle  razioni
          viveri e del miglioramento vitto, nonche'  la  composizione
          dei generi di conforto. All'Arma dei carabinieri si applica
          l'articolo  546  del  codice   dell'ordinamento   militare,
          emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              3. Il servizio di vettovagliamento  e'  assicurato,  in
          relazione   alle   esigenze   operative,   logistiche,   di
          dislocazione e  di  impiego  degli  enti  e  reparti  della
          Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: 
                  a) gestione diretta, ovvero affidata, in  tutto  od
          in parte, a privati mediante apposite convenzioni; 
                  b) fornitura di buoni pasto; 
                  c) fornitura di viveri speciali  da  combattimento.
          La  gestione  diretta  e  le  eventuali  convenzioni   sono
          finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del
          controvalore  in  contanti   dei   trattamenti   alimentari
          determinati con il decreto di cui al comma 2. 
                4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al
          comma 2, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  stabilisce  il
          termine iniziale  di  operativita'  del  nuovo  sistema  di
          vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate
          le disposizioni di cui  all'articolo  14,  comma  4,  della
          legge 28 luglio 1999, n. 266. 
                5. Dopo  il  comma  3  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 28  dicembre  1998,  n.  496,  e'  aggiunto  il
          seguente: "3-bis. Il  ricorso  alla  NATO  Maintenance  and
          Supply  Agency  previsto  dal  comma  3  e'   esteso   agli
          approvvigionamenti di beni e servizi comunque  connessi  al
          sostegno  logistico  dei  contingenti  delle  Forze  armate
          impiegati in  operazioni  fuori  dal  territorio  nazionale
          condotte  sotto  l'egida  dell'ONU  o  di  altri  organismi
          sovranazionali". 
                6. Il Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica provvede alla realizzazione  delle
          attivita',  ivi  comprese  quelle  di  tipo  consulenziale,
          previste dai precedenti articoli,  anche  avvalendosi,  con
          apposite convenzioni, di societa',  gia'  costituite  o  da
          costituire,   interamente   possedute,    direttamente    o
          indirettamente.  Le  predette  societa'   possono   fornire
          servizi di consulenza a supporto anche di  altre  attivita'
          del Ministero.».