Art. 27
Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in
conto capitale in relazione a investimenti in impianti di
produzione di biometano, ((di impianti)) agrivoltaici e di
comunita' energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo
collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2
- Componente 2 del PNRR
1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione
di biometano((, di impianti)) agrivoltaici e di comunita' energetiche
rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente
relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2,
Componente 2, del PNRR, secondo le modalita' previste con decisione
di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti
appositi programmi di sovvenzione ((nell'ambito del)) PNRR per la
concessione di contributi in conto capitale.
2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 e' il
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.((; ai connessi oneri))
gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116. Le modalita' di gestione dei programmi di cui al
comma 1 e di trasferimento delle relative risorse finanziarie sono
definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e la societa' GSE, che si
conformano, in relazione a ciascun investimento, alle prescrizioni
previste dal PNRR di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio
del 27 novembre 2025. La societa' GSE subentra al Ministero
dell'ambiente ((e)) della sicurezza energetica nei rapporti in essere
con i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli
investimenti di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti gia'
adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi
((compresi)) quelli concernenti l'erogazione dei contributi medesimi.
3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati
rispettivamente gia' adottati o gia' approvate, possono accedere alle
risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti,
relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i
requisiti stabiliti dai decreti attuativi di cui all'articolo 14,
comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma
1 e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio
gestiti dalla societa' GSE entrano in esercizio entro il termine
massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi
accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6.
4. Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il
principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,
conformemente alla comunicazione della Commissione europea
2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a
norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»
e alle prescrizioni previste nel PNRR per i singoli investimenti di
cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, le misure di sostegno finanziario previste dal presente
articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi
ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni,
comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.
6. Entro il 30 giugno 2026, la societa' GSE stipula con ciascun
soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1
accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per
ciascun investimento di cui al comma 1. ((In caso di comprovate
difficolta' procedurali o amministrative, il termine di cui al primo
periodo e' prorogabile di ulteriori sessanta giorni.)) Fermo restando
quanto previsto al secondo periodo del comma 3, gli accordi di
concessione di cui al primo periodo del presente comma specificano
anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili.
7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da
parte della societa' GSE sono assunte a maggioranza da un comitato
indipendente per l'investimento istituito allo scopo che opera
conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR.
8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi
di cui al comma 2, la societa' GSE adotta, per ciascun investimento
di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina:
a) delle modalita' e dei termini di avanzamento fisico,
procedurale e finanziario degli investimenti, prevedendo, ove
necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia della
realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
di rendicontazione delle misure del PNRR, nonche' prescrizioni volte
a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso
l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente
dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
b) delle eventuali modalita' di scorrimento degli elenchi per la
selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;
c) delle modalita' per la rendicontazione delle spese ammissibili
ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di
sovvenzione;
d) delle modalita' e delle tempistiche di erogazione dei
contributi in conto capitale.