Art. 27 
 
Programmi di sovvenzione PNRR per la  concessione  di  contributi  in
  conto  capitale  in  relazione  a  investimenti  in   impianti   di
  produzione  di  biometano,  ((di  impianti))  agrivoltaici   e   di
  comunita'  energetiche  rinnovabili  e   sistemi   di   autoconsumo
  collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2
  - Componente 2 del PNRR 
  1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di  produzione
di biometano((, di impianti)) agrivoltaici e di comunita' energetiche
rinnovabili e  sistemi  di  autoconsumo  collettivo,  rispettivamente
relativi  agli  Investimenti  1.4,  1.1  e  1.2  della  Missione   2,
Componente 2, del PNRR, secondo le modalita' previste  con  decisione
di esecuzione del Consiglio del  27  novembre  2025,  sono  istituiti
appositi programmi di sovvenzione ((nell'ambito  del))  PNRR  per  la
concessione di contributi in conto capitale. 
  2. Il soggetto gestore dei programmi  di  cui  al  comma  1  e'  il
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.((;  ai  connessi  oneri))
gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116. Le modalita' di gestione dei programmi di cui al
comma 1 e di trasferimento delle relative  risorse  finanziarie  sono
definite mediante appositi  accordi  sottoscritti  tra  il  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e la societa' GSE, che  si
conformano, in relazione a ciascun  investimento,  alle  prescrizioni
previste dal PNRR di cui alla decisione di esecuzione  del  Consiglio
del  27  novembre  2025.  La  societa'  GSE  subentra  al   Ministero
dell'ambiente ((e)) della sicurezza energetica nei rapporti in essere
con  i  soggetti  che  beneficiano  dei  contributi   relativi   agli
investimenti di cui al comma  1  sulla  base  di  provvedimenti  gia'
adottati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ivi
((compresi)) quelli concernenti l'erogazione dei contributi medesimi. 
  3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che,
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  siano  stati
rispettivamente gia' adottati o gia' approvate, possono accedere alle
risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma  1  i  progetti,
relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i
requisiti stabiliti dai decreti attuativi  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, lettere b), c) ed e), del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal  presente  articolo.
Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma
1 e ai corrispondenti regimi di  incentivazione  in  conto  esercizio
gestiti dalla societa' GSE entrano  in  esercizio  entro  il  termine
massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi
accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6. 
  4. Le misure di cui  al  presente  articolo  devono  rispettare  il
principio di non  arrecare  un  danno  significativo  agli  obiettivi
ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento  (UE)  2020/852
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  18  giugno   2020,
conformemente   alla   comunicazione   della   Commissione    europea
2021/C58/01, del 18  febbraio  2021,  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a
norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»
e alle prescrizioni previste nel PNRR per i singoli  investimenti  di
cui al comma 1. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9  del  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021,  le  misure  di  sostegno  finanziario  previste  dal  presente
articolo  non  sono  cumulabili,  in  relazione  ai  medesimi   costi
ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni,
comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea. 
  6. Entro il 30 giugno 2026, la societa'  GSE  stipula  con  ciascun
soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma  1
accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per
ciascun investimento di cui al  comma  1.  ((In  caso  di  comprovate
difficolta' procedurali o amministrative, il termine di cui al  primo
periodo e' prorogabile di ulteriori sessanta giorni.)) Fermo restando
quanto previsto al secondo  periodo  del  comma  3,  gli  accordi  di
concessione di cui al primo periodo del  presente  comma  specificano
anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili. 
  7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da
parte della societa' GSE sono assunte a maggioranza  da  un  comitato
indipendente  per  l'investimento  istituito  allo  scopo  che  opera
conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR. 
  8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli  accordi
di cui al comma 2, la societa' GSE adotta, per  ciascun  investimento
di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina: 
    a)  delle  modalita'  e  dei  termini  di   avanzamento   fisico,
procedurale  e  finanziario  degli  investimenti,   prevedendo,   ove
necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia  della
realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento  dell'obiettivo
di rendicontazione delle misure del PNRR, nonche' prescrizioni  volte
a evitare  l'allocazione  infruttuosa  delle  risorse,  ivi  compreso
l'obbligo di avvio dei lavori entro  un  termine  massimo  decorrente
dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione; 
    b) delle eventuali modalita' di scorrimento degli elenchi per  la
selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti; 
    c) delle modalita' per la rendicontazione delle spese ammissibili
ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi  di
sovvenzione; 
    d)  delle  modalita'  e  delle  tempistiche  di  erogazione   dei
contributi in conto capitale.