ARTICOLO 55 1. Il presente accordo sara' subordinato alla ratifica, all'approvazione o accettazione. 2. Gli atti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, di seguito denominato Depositario. 3. Tra i primi due Stati firmatari che depositano i loro atti di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositano del secondo atto di ratifica. 4. Per gli altri Stati firmatari, il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario dell'anno dl ratifica, accettazione o approvazione. 5. Fino al momento in cui i sei Paesi firmatari non avranno depositato l'atto di ratifica, accettazione o approvazione, il Comitato Esecutivo sara' composto da quegli Stati firmatari per i quali questo Accordo e' entrato in vigore con i rimanenti Paesi firmatari come osservatori. L'articolo 3.2 (b), l'Articolo 57 , l'Articolo 58.1 e l'Articolo 58.2 (b) di questo Accordo non entreranno in vigore fino a quando tutti i sei Paesi firmatari non avranno depositato i loro atti o finche' non saranno trascorsi 36 mesi dalla data della firma, qualunque sia la prima eventualita'. 6. Il Depositario trasmettera' una copia certificata dell'Accordo ad ogni Stato firmatario. 7. Il Depositario informera' le Parti su: (a) la data di ricezione di ogni atto di ratifica, accettazione o approvazione a cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 2; (b) la data di entrata in vigore del presente Accordo per ogni Parte.