(Accordo quadro- art. 55)
                             ARTICOLO 55 
 
   1.  Il  presente  accordo   sara'   subordinato   alla   ratifica,
all'approvazione o accettazione. 
   2. Gli atti  di  ratifica,  accettazione  o  approvazione  saranno
depositati presso il Governo del Regno Unito della  Gran  Bretagna  e
dell'Irlanda del Nord, di seguito denominato Depositario. 
   3. Tra i primi due Stati firmatari che depositano i loro  atti  di
ratifica, accettazione o approvazione, il presente  Accordo  entrera'
in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione  del
Depositano del secondo atto di ratifica. 
   4. Per gli altri Stati firmatari, il presente Accordo entrera'  in
vigore il trentesimo giorno a partire dalla  data  di  ricezione  del
Depositario dell'anno dl ratifica, accettazione o approvazione. 
   5. Fino al momento in  cui  i  sei  Paesi  firmatari  non  avranno
depositato  l'atto  di  ratifica,  accettazione  o  approvazione,  il
Comitato Esecutivo sara' composto da quegli  Stati  firmatari  per  i
quali questo Accordo e' entrato  in  vigore  con  i  rimanenti  Paesi
firmatari come osservatori.  L'articolo  3.2  (b),  l'Articolo  57  ,
l'Articolo  58.1  e  l'Articolo  58.2  (b)  di  questo  Accordo   non
entreranno in vigore fino a quando tutti i sei  Paesi  firmatari  non
avranno depositato i loro atti o finche'  non  saranno  trascorsi  36
mesi dalla data della firma, qualunque sia la prima eventualita'. 
   6. Il Depositario trasmettera' una copia certificata  dell'Accordo
ad ogni Stato firmatario. 
   7. Il Depositario informera' le Parti su: 
(a) la data di ricezione di ogni atto  di  ratifica,  accettazione  o
approvazione a cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 2; 
(b) la data di entrata in vigore del presente Accordo per ogni Parte.