ARTICOLO 56 Una volta entrato in vigore il presente Accordo per tutti gli Stati firmatari, ogni Stato Membro dell'Unione Europea puo' richiedere l'adesione al Depositario del presente Accordo. Le Parti valuteranno tale richiesta. L'adesione sara' soggetta all'approvazione unanime delle Parti. L'adesione di ogni altro Stato europeo potra' essere presa in considerazione dalle Parti. Verra' rivolto un invito solo se esse pervengono a decisione unanime. 2. Per una Parte aderente, il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario dell'atto di adesione. Il Depositario trasmettera' una copia certificata del presente Accordo al Governo della Parte richiedente. Il Depositario informera' le Parti della data di ricezione di ogni atto di adesione e della data di entrata in vigore del presente Accordo per ogni Parte aderente.