(Accordo quadro- art. 56)
                             ARTICOLO 56 
 
   Una volta entrato in vigore il  presente  Accordo  per  tutti  gli
Stati  firmatari,  ogni  Stato  Membro   dell'Unione   Europea   puo'
richiedere l'adesione al Depositario del presente Accordo.  Le  Parti
valuteranno    tale    richiesta.    L'adesione    sara'     soggetta
all'approvazione unanime delle Parti. L'adesione di ogni altro  Stato
europeo potra' essere presa in  considerazione  dalle  Parti.  Verra'
rivolto un invito solo se esse pervengono a decisione unanime. 
   2. Per una Parte aderente, il presente Accordo entrera' in  vigore
il  trentesimo  giorno  a  partire  dalla  data  di   ricezione   del
Depositario dell'atto di adesione. Il  Depositario  trasmettera'  una
copia  certificata  del  presente  Accordo  al  Governo  della  Parte
richiedente.  Il  Depositario  informera'  le  Parti  della  data  di
ricezione di ogni atto di adesione e della data di entrata in  vigore
del presente Accordo per ogni Parte aderente.