(Accordo quadro- art. 57)
                             ARTICOLO 57 
 
   1. Se le Parti concordano di porre fine congiuntamente al presente
Accordo, si consulteranno immediatamente e concorderanno tra  loro  i
necessari provvedimenti  per  gestire  in  maniera  soddisfacente  le
conseguenze di tale estinzione. La cessazione  del  presente  Accordo
sara' effettiva alla data concordata per iscritto dalle Parti. 
   2. Se una delle Parti desidera recedere dal presente accordo, essa
esaminera' le conseguenze di tale recesso con le altre Parti. Se alla
fine di tali  consultazioni  la  Parte  interessata  desidera  ancora
recedere dall'Accordo, informera' per iscritto il Depositario di tale
decisione. Quest'ultimo informera' a sua volta tutte le altre  Parti.
Il recesso avra' effetto dopo sei  mesi  a  partire  dalla  ricezione
della notifica del Depositario. 
   3. Ne' la estinzione ne' il recesso pregiudicheranno gli  obblighi
gia' sottoscritti ed  i  diritti  e  le  prerogative  precedentemente
acquisiti dalle Parti in base alle disposizioni del presente  Accordo
in particolare rispetto alla Parte 4 (Sicurezza delle  Informazioni),
alla Parte 6 (Trattamento delle Informazioni Tecniche), alla Parte  8
(Tutela delle Informazioni sensibili a Livello  Commerciale)  e  alla
Parte 9, Articolo 60 (Risoluzione delle Controversie).