(Accordo quadro- art. 58)
                             ARTICOLO 58 
 
   1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti al  presente  Accordo.  Il
testo di ogni proposta di emendamento sara' sottoposto  per  iscritto
al Depositario che lo inviera' a tutti gli Stati firmatari per essere
valutato dal Comitato Esecutivo e da ogni Stato che ha  aderito.  Una
volta che l'emendamento e' stato approvato per iscritto da  tutte  le
Parti, ognuna inviera' al Depositario il proprio  atto  di  ratifica,
accettazione o approvazione.  L'emendamento  entrera'  in  vigore  il
trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione  del  Depositario
degli atti di tutte le Parti. Il Depositario notifichera' a tutti gli
Stati firmatari e ad ogni Stato che ha aderito la data  in  cui  ogni
emendamento entrera' in vigore. Ogni emendamento che entra in  vigore
prima che tutti i sei Stati firmatari  siano  diventati  Parti  sara'
vincolante per gli altri Stati firmatari quando  diventeranno  Parti.
Ogni emendamento, che entra in vigore sara' vincolante per  qualsiasi
altro Stato che ha aderito quando diventera' Parte. 
   2. (a) L'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni  Classificate
costituira'  parte  integrale  del  presente  Accordo.  Il  contenuto
riguardera'  esclusivamente  questioni  amministrative   o   tecniche
relative alla sicurezza delle  Informazioni  Classificate.  (b)  Ogni
modifica a questo Allegato puo' essere decisa dal Comitato Esecutivo. 
Tali modifiche entreranno in vigore il trentesimo  giorno  a  partire
dalla data in cui il Depositario riceve  la  decisione  del  Comitato
Esecutivo. Il Depositario notifichera' a tutti gli Stati firmatari ed
agli Stati che hanno aderito la data in cui ogni modifica entrera' in
vigore. 
   3. Ogni Stato che ha fatto richiesta di aderire, o  che  e'  stato
invitato  ad  aderire  in  base  al  disposto  dell'Art.  56.1  sara'
informato dal Depositario di ogni emendamento concordato o modifica e
della data di entrata in vigore.