ARTICOLO 58 1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento sara' sottoposto per iscritto al Depositario che lo inviera' a tutti gli Stati firmatari per essere valutato dal Comitato Esecutivo e da ogni Stato che ha aderito. Una volta che l'emendamento e' stato approvato per iscritto da tutte le Parti, ognuna inviera' al Depositario il proprio atto di ratifica, accettazione o approvazione. L'emendamento entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario degli atti di tutte le Parti. Il Depositario notifichera' a tutti gli Stati firmatari e ad ogni Stato che ha aderito la data in cui ogni emendamento entrera' in vigore. Ogni emendamento che entra in vigore prima che tutti i sei Stati firmatari siano diventati Parti sara' vincolante per gli altri Stati firmatari quando diventeranno Parti. Ogni emendamento, che entra in vigore sara' vincolante per qualsiasi altro Stato che ha aderito quando diventera' Parte. 2. (a) L'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate costituira' parte integrale del presente Accordo. Il contenuto riguardera' esclusivamente questioni amministrative o tecniche relative alla sicurezza delle Informazioni Classificate. (b) Ogni modifica a questo Allegato puo' essere decisa dal Comitato Esecutivo. Tali modifiche entreranno in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data in cui il Depositario riceve la decisione del Comitato Esecutivo. Il Depositario notifichera' a tutti gli Stati firmatari ed agli Stati che hanno aderito la data in cui ogni modifica entrera' in vigore. 3. Ogni Stato che ha fatto richiesta di aderire, o che e' stato invitato ad aderire in base al disposto dell'Art. 56.1 sara' informato dal Depositario di ogni emendamento concordato o modifica e della data di entrata in vigore.