(Accordo quadro- art. 59)
                             ARTICOLO 59 
 
   Le Parti  riporteranno  le  loro  intese  riguardanti  i  dettagli
tecnici e amministrativi della rispettiva cooperazione  definita  dal
presente Accordo in  atti  internazionali  che  possono  incorporare,
mediante riferimenti, le disposizioni dello stesso.