(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
              Sicurezza delle Informazioni Classificate 
 
   1. Classifiche di Sicurezza Nazionale di cui all'articolo 20. 
   Ai fini  del  presente  Accordo,  sono  riportate  di  seguito  le
equivalenti classificazioni di sicurezza delle Parti: 
 
    
========================================================
Stati
========================================================
 Francia    SECRET       CONFIDENTIEL     DIFFUSION
            DEFENSE      DEFENSE          RESTREINTE
Germania    GEHEIM       VS-VERTRAULICH   VS-NUR FÜR DEN
                                          DIENSTGEBRAUCH
Italia     SEGRETO      RISERVATISSIMO    RISERVATO
Regno      SECRET       CONFIDENTIAL      RESTRICTED
Unito
Spagna     RESERVADO    CONFIDENCIAL      DIFUSION
                                          LIMITADA
Svezia     HEMLIG/SEC   HEMLIG/           HEMLIG/
           RET          CONFIDENTIAL      RESTRICTED


    
   2. Processo di consultazione a cui si fa riferimento nell'Articolo
23. 
   1.(a) I  partecipanti  in  un  determinato  progetto/programma  si
informeranno e si consulteranno reciprocamente quando  si  tratta  di
concedere   l'accesso   alle   informazioni   classificate   di    un
progetto/programma ad un cittadino di una non-Parte. 
   (b)  Questo  processo  sara'  avviato  prima  dell'inizio  o,   se
opportuno, nel corso del progetto/programma. 
   2.  Le  informazioni  saranno  limitate  alla  nazionalita'  delle
persone fisiche interessate. 
   3. Una Parte che riceve tale comunicazione valutera' se  l'accesso
alle  proprie  Informazioni  Classificate  ad  un  cittadino  di  una
non-Parte sia possibile o meno. 
   4. Urgente priorita' sara' data a tali consultazioni in  vista  di
raggiungere un consenso. Nel caso in  cui  cio'  non  sia  possibile,
sara' accettata la decisione della Parte originatrice. 
   3. Mezzi alternativi per a trasmissione delle informazioni cui si 
fa riferimento nell'Articolo 25 
 
   Le informazioni classificate Riservatissime  o  Riservate  possono
essere trasmesse attraverso diversi canali, di seguito descritti. 
   1. In caso di urgenza, cioe' solo nel caso in cui l'utilizzo della
bolgetta diplomatica governo -a- governo non soddisfi  le  necessita'
dell'industria,   le    informazioni    Classificate    di    livello
Riservatissimo  possono  essere  trasmesse  attraverso  societa'   di
corrieri privati, a condizione  che  vengano  rispettati  i  seguenti
criteri: 
(a) La societa' di corrieri sia ubicata  entro  il  territorio  delle
    Parti e disponga di un programma di sicurezza protettivo  per  la
    movimentazione di valori supportato da un  servizio  di  consegna
    contro  firma  del  destinatario,  nonche'   un'attestazione   di
    responsabilita'  continua   per   la   custodia   attraverso   la
    presentazione  delle  firme  o  dei  contrassegni  o  un  sistema
    elettronico di ricerca/ritrovamento. 
(b) La societa' di corrieri deve ottenere e  presentare  al  Mittente
    prova dell'effettuata, consegna contro firma del  destinatario  e
    presentazione dei contrassegni oppure deve ottenere ricevuta  con
    il numero di spedizione dei colli. 
(c) La societa' di  corrieri  deve  garantire  che  la  consegna  sia
    effettuata al Consegnatario prima di una specifica ora e data, in
    un lasso di tempo di 24 ore. 
(d) La  societa'  di  corrieri  puo'  delegare  un  incaricato  o  un
    subappaltatore.  Tuttavia,  il  rispetto  dei   requisiti   sopra
    specificati  rientra  nelle  responsabilita'  della  societa'  di
    corrieri. 
 
   2. Le  Informazioni  Classificate  di  livello  Riservato  saranno
trasmesse tra le Parti conformemente  alle  normative  nazionali  del
mittente che possono comportare l'utilizzo di corrieri privati. 
   3. Le Informazioni Classificate di  livello  Riservatissimo  e  di
livello superiore non saranno trasmesse elettronicamente sotto  forma
di testi in chiaro. Per la codifica delle  informazioni  classificate
Riservatissime e di  livello  superiore  saranno  utilizzati  i  soli
sistemi   crittografici   approvati   dalle   ANS/ASD    interessate,
indipendentemente  dal  metodo  di  trasmissione.   Le   informazioni
Riservate saranno  trasmesse  o  accessibili  elettronicamente  (  ad
esempio con collegamenti computerizzati punto a punto) attraverso una
rete pubblica quale internet, utilizzando dispositivi commerciali  di
codifica  accettati   reciprocamente   dalle   rispettive   autorita'
nazionali.  Tuttavia,  le   conversazioni   telefoniche,   le   video
conferenze  o  trasmissioni  di  facsimili  contenenti   informazioni
Riservate possono essere non codificate  nel  caso  in  cui  non  sia
disponibile un sistema approvato di codifica. 
   4.  Disposizioni  per  le  visite  a   cui   si   fa   riferimento
nell'Articolo 26. 
 
A - Procedura per le visite 
 
   1. Tutto il personale in visita deve rispettare  le  normative  di
sicurezza della Parte ricevente. Qualsiasi informazione  Classificata
rilasciata o messa a disposizione dei visitatori sara' trattata  come
se fosse fornita alla Parte che invia il personale in visita e  sara'
protetta di conseguenza. 
   2. Le disposizioni previste nei presenti paragrafi si applicano ai
contraenti ed ai rappresentanti militari o  civili  della  Parte  che
necessitano di effettuare delle visite alle seguenti strutture: 
(a) un dipartimento o edificio governativo di un'altra Parte, oppure 
(b) le strutture di una societa' transnazionale o altra societa'  per
    la difesa, o dei loro  subappaltatori,  ubicate  in  una  o  piu'
    Parti, e  che  richiedono  di  avere  accesso  alle  informazioni
    classificate Riservatissime e Segrete. 
 
   3. Queste visite sono soggette anche alle seguenti condizioni: 
(a) la  visita  deve  avere  uno  scopo  ufficiale  pertinente   alle
    attivita' di difesa di una o piu' Parti, 
(b) la struttura da visitare dispone dell'adeguata Certificazione  di
    Sicurezza in base al disposto dell'Art. 22. 
 
   4.  Prima  dell'arrivo  ad  una  delle  Strutture  evidenziate  in
precedenza, il Responsabile della Sicurezza della struttura che invia
il personale in visita deve fornire conferma della Certificazione  di
Sicurezza  Personale  del  visitatore  direttamente  alla   Struttura
ricevente, nel modulo riportato di seguito.  A  conferma  della  loro
identita', il  visitatore  deve  essere  in  possesso  di  una  carta
d'identita' o di un passaporto da presentare alle autorita'  preposte
alla sicurezza della Struttura da visitare. 
   5. Rientra nei compiti  dei  Responsabili  della  Sicurezza  della
Struttura d'invio: 
(a) garantire con le relative ANS/ASD che la Struttura della societa'
    da visitare sia in  possesso  di  un'apposita  Certificazione  di
    Sicurezza per le Strutture, 
(b) accordarsi con i Responsabili  della  Sicurezza  della  Struttura
    ricevente sulla necessita' della visita. 
 
   6. Il Responsabile della Sicurezza  della  Struttura  da  visitare
deve garantire una registrazione di tutti i visitatori,  compreso  il
nome, l'organizzazione che rappresentano, la data di  scadenza  della
Certificazione di Sicurezza Personale, la data (e) della visita(e)  e
il nome(i) della persona(e) visitata(e).  Tali  registrazioni  devono
essere conservate per un periodo non inferiore ai cinque anni. 
   7. La ANS/ASD della Parte ricevente ha il  diritto  di  richiedere
alle   proprie   strutture   da   visitare   di   essere    informata
anticipatamente per visite superiori ai 21 giorni.  La  ANS/ASD  puo'
rilasciare l'approvazione, ma nel caso in cui sorga  un  problema  di
sicurezza si consultera' con la ASN/ASD del visitatore. 
   8.  Anche  le  visite  relative  alle  informazioni   classificate
Riservate saranno organizzate direttamente tra la Struttura che invia
e la Struttura che riceve i visitatori.