ALLEGATO Sicurezza delle Informazioni Classificate 1. Classifiche di Sicurezza Nazionale di cui all'articolo 20. Ai fini del presente Accordo, sono riportate di seguito le equivalenti classificazioni di sicurezza delle Parti: ======================================================== Stati ======================================================== Francia SECRET CONFIDENTIEL DIFFUSION DEFENSE DEFENSE RESTREINTE Germania GEHEIM VS-VERTRAULICH VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH Italia SEGRETO RISERVATISSIMO RISERVATO Regno SECRET CONFIDENTIAL RESTRICTED Unito Spagna RESERVADO CONFIDENCIAL DIFUSION LIMITADA Svezia HEMLIG/SEC HEMLIG/ HEMLIG/ RET CONFIDENTIAL RESTRICTED 2. Processo di consultazione a cui si fa riferimento nell'Articolo 23. 1.(a) I partecipanti in un determinato progetto/programma si informeranno e si consulteranno reciprocamente quando si tratta di concedere l'accesso alle informazioni classificate di un progetto/programma ad un cittadino di una non-Parte. (b) Questo processo sara' avviato prima dell'inizio o, se opportuno, nel corso del progetto/programma. 2. Le informazioni saranno limitate alla nazionalita' delle persone fisiche interessate. 3. Una Parte che riceve tale comunicazione valutera' se l'accesso alle proprie Informazioni Classificate ad un cittadino di una non-Parte sia possibile o meno. 4. Urgente priorita' sara' data a tali consultazioni in vista di raggiungere un consenso. Nel caso in cui cio' non sia possibile, sara' accettata la decisione della Parte originatrice. 3. Mezzi alternativi per a trasmissione delle informazioni cui si fa riferimento nell'Articolo 25 Le informazioni classificate Riservatissime o Riservate possono essere trasmesse attraverso diversi canali, di seguito descritti. 1. In caso di urgenza, cioe' solo nel caso in cui l'utilizzo della bolgetta diplomatica governo -a- governo non soddisfi le necessita' dell'industria, le informazioni Classificate di livello Riservatissimo possono essere trasmesse attraverso societa' di corrieri privati, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri: (a) La societa' di corrieri sia ubicata entro il territorio delle Parti e disponga di un programma di sicurezza protettivo per la movimentazione di valori supportato da un servizio di consegna contro firma del destinatario, nonche' un'attestazione di responsabilita' continua per la custodia attraverso la presentazione delle firme o dei contrassegni o un sistema elettronico di ricerca/ritrovamento. (b) La societa' di corrieri deve ottenere e presentare al Mittente prova dell'effettuata, consegna contro firma del destinatario e presentazione dei contrassegni oppure deve ottenere ricevuta con il numero di spedizione dei colli. (c) La societa' di corrieri deve garantire che la consegna sia effettuata al Consegnatario prima di una specifica ora e data, in un lasso di tempo di 24 ore. (d) La societa' di corrieri puo' delegare un incaricato o un subappaltatore. Tuttavia, il rispetto dei requisiti sopra specificati rientra nelle responsabilita' della societa' di corrieri. 2. Le Informazioni Classificate di livello Riservato saranno trasmesse tra le Parti conformemente alle normative nazionali del mittente che possono comportare l'utilizzo di corrieri privati. 3. Le Informazioni Classificate di livello Riservatissimo e di livello superiore non saranno trasmesse elettronicamente sotto forma di testi in chiaro. Per la codifica delle informazioni classificate Riservatissime e di livello superiore saranno utilizzati i soli sistemi crittografici approvati dalle ANS/ASD interessate, indipendentemente dal metodo di trasmissione. Le informazioni Riservate saranno trasmesse o accessibili elettronicamente ( ad esempio con collegamenti computerizzati punto a punto) attraverso una rete pubblica quale internet, utilizzando dispositivi commerciali di codifica accettati reciprocamente dalle rispettive autorita' nazionali. Tuttavia, le conversazioni telefoniche, le video conferenze o trasmissioni di facsimili contenenti informazioni Riservate possono essere non codificate nel caso in cui non sia disponibile un sistema approvato di codifica. 4. Disposizioni per le visite a cui si fa riferimento nell'Articolo 26. A - Procedura per le visite 1. Tutto il personale in visita deve rispettare le normative di sicurezza della Parte ricevente. Qualsiasi informazione Classificata rilasciata o messa a disposizione dei visitatori sara' trattata come se fosse fornita alla Parte che invia il personale in visita e sara' protetta di conseguenza. 2. Le disposizioni previste nei presenti paragrafi si applicano ai contraenti ed ai rappresentanti militari o civili della Parte che necessitano di effettuare delle visite alle seguenti strutture: (a) un dipartimento o edificio governativo di un'altra Parte, oppure (b) le strutture di una societa' transnazionale o altra societa' per la difesa, o dei loro subappaltatori, ubicate in una o piu' Parti, e che richiedono di avere accesso alle informazioni classificate Riservatissime e Segrete. 3. Queste visite sono soggette anche alle seguenti condizioni: (a) la visita deve avere uno scopo ufficiale pertinente alle attivita' di difesa di una o piu' Parti, (b) la struttura da visitare dispone dell'adeguata Certificazione di Sicurezza in base al disposto dell'Art. 22. 4. Prima dell'arrivo ad una delle Strutture evidenziate in precedenza, il Responsabile della Sicurezza della struttura che invia il personale in visita deve fornire conferma della Certificazione di Sicurezza Personale del visitatore direttamente alla Struttura ricevente, nel modulo riportato di seguito. A conferma della loro identita', il visitatore deve essere in possesso di una carta d'identita' o di un passaporto da presentare alle autorita' preposte alla sicurezza della Struttura da visitare. 5. Rientra nei compiti dei Responsabili della Sicurezza della Struttura d'invio: (a) garantire con le relative ANS/ASD che la Struttura della societa' da visitare sia in possesso di un'apposita Certificazione di Sicurezza per le Strutture, (b) accordarsi con i Responsabili della Sicurezza della Struttura ricevente sulla necessita' della visita. 6. Il Responsabile della Sicurezza della Struttura da visitare deve garantire una registrazione di tutti i visitatori, compreso il nome, l'organizzazione che rappresentano, la data di scadenza della Certificazione di Sicurezza Personale, la data (e) della visita(e) e il nome(i) della persona(e) visitata(e). Tali registrazioni devono essere conservate per un periodo non inferiore ai cinque anni. 7. La ANS/ASD della Parte ricevente ha il diritto di richiedere alle proprie strutture da visitare di essere informata anticipatamente per visite superiori ai 21 giorni. La ANS/ASD puo' rilasciare l'approvazione, ma nel caso in cui sorga un problema di sicurezza si consultera' con la ASN/ASD del visitatore. 8. Anche le visite relative alle informazioni classificate Riservate saranno organizzate direttamente tra la Struttura che invia e la Struttura che riceve i visitatori.