(Accordo - art. 42)
                             ARTICOLO 42 
 
                       Istruzione e formazione 
 
Le Parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli  strumenti
piu' efficaci per un  significativo  miglioramento  della  situazione
dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare  per
quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i  servizi  attinenti
al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorita', le agenzie
tecniche, gli organismi di normalizzazione e di certificazione  e  le
altre  organizzazioni  interessate.  In  questo  contesto  si  dedica
particolare  attenzione  all'accesso   delle   donne   all'istruzione
                    superiore e alla formazione. 
   La  cooperazione  agevola  inoltre  l'istituzione  di  legami  tra
organismi specializzati della Comunita' e dell'Egitto e  promuove  lo
scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di  risorse
tecniche.