(Accordo - art. 46)
                             ARTICOLO 46 
 
            Investimenti e promozione degli investimenti 
 
La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di
     esperienze e di tecnologia verso l'Egitto, in particolare: 
 
- predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilita'
  di investimento  e  i  canali  d'informazione  sulla  normativa  in
  materia; 
- fornendo informazioni  sui  regimi  europei  d'investimento  (quali
  assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali
  e assicurazioni  sugli  investimenti)  connessi  agli  investimenti
  all'estero e facendo in modo che  l'Egitto  possa  usufruirne  piu'
  agevolmente; 
- creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti  tra  le
  Parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte degli  Stati
  membri  e  dell'Egitto,  di  accordi  per   la   protezione   degli
  investimenti e di accordi contro la doppia imposizione; 
- valutando l'opportunita' di creare joint venture, specie a  livello
  delle PMI, nonche', se del caso,  di  concludere  accordi  tra  gli
  Stati membri e l'Egitto; 
- istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti. 
 
   La  cooperazione   puo'   estendersi   alla   redazione   e   alla
realizzazione di progetti intesi a dimostrare l'effettivo acquisto  e
l'uso di tecnologie di  base,  l'uso  di  standard,  lo  sviluppo  di
risorse umane e la creazione di posti di lavoro in loco.