ARTICOLO 55 Dogane 1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. La cooperazione riguardera' in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci; b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunita' e dell'Egitto. 2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le amministrazioni delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.