(Accordo - art. 55)
                             ARTICOLO 55 
 
                               Dogane 
 
1. Le Parti si impegnano a sviluppare  la  cooperazione  nel  settore
doganale  al  fine  di  garantire  l'osservanza  delle   disposizioni
  relative agli scambi. La cooperazione riguardera' in particolare: 
 
a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento
   delle merci; 
b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di un  sistema
   che colleghi i regimi di transito della Comunita' e dell'Egitto. 
 
   2. Fatte salve le ulteriori forme  di  cooperazione  previste  nel
presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti
e il riciclaggio  del  denaro,  le  amministrazioni  delle  Parti  si
prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del  protocollo
n. 5.