ARTICOLO 57 Riciclaggio del denaro 1. Le Parti cooperano, segnatamente per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro conformi agli standard internazionali.