(Accordo - art. 57)
                             ARTICOLO 57 
 
                       Riciclaggio del denaro 
 
1. Le Parti cooperano, segnatamente per impedire che i  loro  sistemi
finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei  proventi  delle
attivita' criminali in generale e del  traffico  di  stupefacenti  in
                            particolare. 
   2.  La  cooperazione  nel   settore   comprende   in   particolare
un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata  alla  definizione
di norme per combattere  il  riciclaggio  del  denaro  conformi  agli
standard internazionali.