ARTICOLO 58 Lotta contro la droga 1. La cooperazione tra le Parti si prefigge in particolare di: - rendere piu' efficaci le politiche e le misure volte a combattere la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti; - favorire un'impostazione congiunta per ridurre la domanda. 2. Le Parti definiscono congiuntamente, in conformita' delle rispettive legislazioni, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti dell'Egitto, della Comunita' e dei suoi Stati membri. 3. La cooperazione consiste in scambi di informazioni e, se del caso, in attivita' congiunte relative: - alla creazione o al potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti; - all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica; - alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in conformita' degli standard internazionali.