(Accordo - art. 58)
                             ARTICOLO 58 
 
                        Lotta contro la droga 
 
   1. La cooperazione tra le Parti si prefigge in particolare di: 
 
- rendere piu' efficaci le politiche e le misure volte  a  combattere
  la fornitura e il traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  e
  psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti; 
- favorire un'impostazione congiunta per ridurre la domanda. 
 
   2. Le  Parti  definiscono  congiuntamente,  in  conformita'  delle
rispettive legislazioni, le strategie  e  i  metodi  di  cooperazione
adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni,  quando  non
sono congiunte, costituiscono  oggetto  di  consultazioni  e  di  uno
stretto coordinamento. 
   Possono partecipare a  tali  azioni  le  istituzioni  pubbliche  e
private  del  settore,  secondo  le  rispettive   competenze   e   in
collaborazione  con  gli  organismi  competenti  dell'Egitto,   della
Comunita' e dei suoi Stati membri. 
   3. La cooperazione consiste in scambi di informazioni  e,  se  del
caso, in attivita' congiunte relative: 
 
- alla creazione o al potenziamento di istituzioni  sociosanitarie  e
  di centri di informazione per  la  cura  e  la  riabilitazione  dei
  tossicodipendenti; 
- all'attuazione di progetti  di  prevenzione,  di  formazione  e  di
  ricerca epidemiologica; 
- alla   definizione   di    norme    relative    alla    prevenzione
  dell'utilizzazione  abusiva  di  precursori  e  di  altre  sostanze
  chimiche  essenziali  utilizzate  per  la  produzione  illecita  di
  stupefacenti e di sostanze psicotrope in conformita' degli standard
  internazionali.