Art. 76. Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato, approvati i progetti esecutivo ed economico, e disposto l'appalto dei lavori, il Ministero dei Lavori Pubblici provvede, con le norme di legge, anche d'ufficio, se ne e' il caso, perche' entro breve termine sieno rilasciate dalle provincie e dai comuni tante delegazioni sulle sovrimposte o su altri cespiti, quante occorrano per il pagamento del contributo posto rispettivamente a loro carico, e sieno allo stesso fine resi esecutivi i ruoli delle maggiore rata di imposta da mettersi a carico dei proprietari per la quota rispettiva di contributo, da valere per il periodo necessario fino al saldo.