(Regolamento-art. 77)
 
                              Art. 77. 
 
  Le  delegazioni  su  cespiti  diretti,  diversi  dalle  sovrimposte
fondiarie, non possono essere accettate, se essi non  sieno  riscossi
per mezzo di un appaltatore che abbia prestato cauzione e sia  tenuto
al vincolo del non scosso per riscosso, e se  non  sia  prodotta  una
deliberazione dell'ente debitore, regolarmente approvata  e  divenuta
definitiva, per la quale  esso  siasi  irrevocabilmente  vincolato  a
mantenere in vigore il cespite,  sul  quale  debbano  rilasciarsi  le
delegazioni, per tutto il periodo in cui queste siano distribuite,  e
inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione. 
 
  In qualunque tempo pero' le delegazioni su cespiti diretti, diversi
dalle  sovrimposte  fondiarie,  possono  essere  surrogate  da  altre
rilasciate su queste ultime.