Art. 77. Le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovrimposte fondiarie, non possono essere accettate, se essi non sieno riscossi per mezzo di un appaltatore che abbia prestato cauzione e sia tenuto al vincolo del non scosso per riscosso, e se non sia prodotta una deliberazione dell'ente debitore, regolarmente approvata e divenuta definitiva, per la quale esso siasi irrevocabilmente vincolato a mantenere in vigore il cespite, sul quale debbano rilasciarsi le delegazioni, per tutto il periodo in cui queste siano distribuite, e inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione. In qualunque tempo pero' le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovrimposte fondiarie, possono essere surrogate da altre rilasciate su queste ultime.