(Regolamento-art. 79)
 
                              Art. 79. 
 
  Per la determinazione del numero delle annualita', nelle quali deve
essere distribuito il pagamento  del  contributo  dovuto  allo  Stato
dalle provincie e dai Comuni in caso di bonifica da esso direttamente
eseguita, si  tiene  conto  della  quantita'  del  contributo,  delle
condizioni finanziarie degli enti debitori, della capacita' economica
della regione in cui la bonifica deve eseguirsi, della importanza dei
vantaggi presunti, ed anche degli oneri ai quali,  per  altri  scopi,
gli enti debitori  debbono  presumibilmente  sottostare  nel  periodo
stabilito per il pagamento delle annualita'. 
 
  Non puo' tenersi in alcuna considerazione il fatto dei disavanzi di
bilancio  risultanti  dalle  loro  gestioni,  se  sono  eguagliati  o
superati dalla somma delle spese facoltative o riducibili. 
 
  Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non  sono  dovuti
interessi, qualunque sia il numero delle delegazioni concordate.