Art. 79. Per la determinazione del numero delle annualita', nelle quali deve essere distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato dalle provincie e dai Comuni in caso di bonifica da esso direttamente eseguita, si tiene conto della quantita' del contributo, delle condizioni finanziarie degli enti debitori, della capacita' economica della regione in cui la bonifica deve eseguirsi, della importanza dei vantaggi presunti, ed anche degli oneri ai quali, per altri scopi, gli enti debitori debbono presumibilmente sottostare nel periodo stabilito per il pagamento delle annualita'. Non puo' tenersi in alcuna considerazione il fatto dei disavanzi di bilancio risultanti dalle loro gestioni, se sono eguagliati o superati dalla somma delle spese facoltative o riducibili. Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non sono dovuti interessi, qualunque sia il numero delle delegazioni concordate.