(Regolamento-art. 80)
 
                              Art. 80. 
 
  Il numero degli  anni,  nei  quali  la  provincia,  i  comuni  e  i
proprietari interessati ad una bonifica sono ammessi a  soddisfare  i
contributi, rispettivamente dovuti allo Stato,  mediante  delegazioni
mediante la tassa  speciale  sui  terreni  bonificandi,  deve  essere
eguale, in modo che il contributo complessivo dei quattro decimi  sia
versato, sino al saldo, con un numero di rate  annuali  eguali  e  di
pari importo totale. 
 
  Tuttavia      in      circostanze      speciali,       riconosciute
dall'amministrazione, possono le annualita', sia  degli  enti  locali
che dei proprietari, ovvero degli uni e degli altri, essere ripartite
in un periodo di tempo diverso.