(Regolamento-art. 82)
 
                              Art. 82. 
 
  Il decimo di contributo dello Stato per le  opere  di  bonifica  di
seconda categoria e' pagato in  ragione  delle  somme  effettivamente
erogate nella esecuzione dei lavori, sia in acconto, sia a saldo. 
 
  Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione degli atti
di collaudo generale o parziale che servirono di base ai pagamenti, e
con la produzione di un certificato  dell'ufficio  del  Genio  civile
nella provincia, attestante i pagamenti fatti all'appaltatore.