Art. 82. Il decimo di contributo dello Stato per le opere di bonifica di seconda categoria e' pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella esecuzione dei lavori, sia in acconto, sia a saldo. Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale che servirono di base ai pagamenti, e con la produzione di un certificato dell'ufficio del Genio civile nella provincia, attestante i pagamenti fatti all'appaltatore.