(Regolamento-art. 83)
 
                              Art. 83. 
 
  Nel caso in cui lo Stato  si  avvalga  della  facolta'  concessagli
dall'articolo 25 del testo unico della legge 22 marzo 1900,  n.  195,
per il rimborso della sua quota di contributo nelle opere di bonifica
di  seconda  categoria,  tale  rimborso  e'  imposto  ai  proprietari
avvantaggiati, in ragione dei benefici che questi possono ricavarne. 
 
  Il riparto della somma dovuta  e'  stabilito  di  concerto  fra  il
Ministero dei Lavori Pubblici e quello del Tesoro  in  un  numero  di
anni non inferiore a 10  ne'  superiore  a  20,  tenuto  conto  della
importanza e del graduale svolgimento presumibile dei detti benefici.