Art. 83. Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facolta' concessagli dall'articolo 25 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, per il rimborso della sua quota di contributo nelle opere di bonifica di seconda categoria, tale rimborso e' imposto ai proprietari avvantaggiati, in ragione dei benefici che questi possono ricavarne. Il riparto della somma dovuta e' stabilito di concerto fra il Ministero dei Lavori Pubblici e quello del Tesoro in un numero di anni non inferiore a 10 ne' superiore a 20, tenuto conto della importanza e del graduale svolgimento presumibile dei detti benefici.