Art. 18. (Art. 105 legge 30 marzo 1893, n. 173). A formare i Consorzi, di cui al Capo I, concorrono in proporzione del rispettivo vantaggio i proprietari e possessori (sieno essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie, anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto o indiretto presente o futuro. I beni predetti saranno classificati per ordine ed in ragione dell'interesse che possono avere nell'eseguimento dei lavori e nella loro conservazione. I beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni sono pure compresi nel Consorzio, e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati. Il contributo a carico diretto delle provincie viene ripartito fra esse in proporzione dell'interesse generale di ciascuna. Il contributo a carico dei comuni viene pure ripartito fra loro in proporzione dell'interesse generale di ciascuno.