(Testo unico-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
               (Art. 105 legge 30 marzo 1893, n. 173). 
 
  A formare i Consorzi, di cui al Capo I, concorrono  in  proporzione
del rispettivo vantaggio i proprietari e possessori (sieno essi corpi
morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie, anche
se esenti da imposta fondiaria, i quali  risentano  utile  diretto  o
indiretto presente o futuro. 
 
  I beni predetti saranno  classificati  per  ordine  ed  in  ragione
dell'interesse che possono avere nell'eseguimento dei lavori e  nella
loro conservazione. 
 
  I beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni  sono
pure compresi nel Consorzio, e concorrono a sopportare il contingente
spettante ai beni privati. 
 
  Il contributo a carico diretto delle provincie viene ripartito  fra
esse  in  proporzione  dell'interesse  generale   di   ciascuna.   Il
contributo a carico dei comuni  viene  pure  ripartito  fra  loro  in
proporzione dell'interesse generale di ciascuno.