(Testo unico-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
             (Art. 107 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  I comuni possono essere chiamati  a  far  parte  dei  consorzi  per
argini e ripari sui fiumi e torrenti, quando tali opere giovino  alla
difesa  dei  loro  abitati,  quando   si   tratti   di   impedire   i
disalveamenti, e finalmente quando i lavori possono  coadiuvare  alla
conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.