Art. 20. (Art. 107 legge 20 marzo 1865, allegato F). I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti, quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti di impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possono coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.