(Testo unico-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
             (Art. 108 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Ove non esista Consorzio per la  costruzione  o  conservazione  dei
ripari ed argini, ne potra' a cura degl'interessati  essere  promossa
la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un
interesse concernente il solo territorio comunale, ed al prefetto  in
ogni  altro  caso,  gli  elementi  sufficienti  per  riconoscere   le
necessita' delle opere, la loro natura e  la  spesa  presuntiva,  non
meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir  chiamati  a
concorso. 
 
  Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare  la  domanda
nel comune o comuni in cui  sono  posti  i  beni  che  si  vorrebbero
soggetti  a  concorso,   e   decreta   la   convocazione   di   tutti
gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni
dalla pubblicazione anzi accennata. 
 
  In seguito al voto espresso dagl'interessati comparsi, il Consiglio
comunale o rispettivamente il Consiglio  provinciale  delibera  sulla
costituzione del proposto  consorzio,  statuendo  sulle  questioni  e
dissidenze che fossero insorte. 
 
  Questa deliberazione per divenire esecutiva deve  essere  omologata
dal prefetto.