Art. 22. (Art. 109 legge 20 marzo 1865, allegato F). Nel caso di opposizione da parte degl'interessati o di negata omologazione, e' aperto l'adito al ricorso, se trattasi di consorzio d'interesse comunale, alla Giunta provinciale amministrativa, e, se trattasi di altro consorzio, al Ministero, che decidera' sentito il Consiglio dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato.