(Testo unico-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
             (Art. 110 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Quando gl'interessi di un Consorzio si  estendano  a  territori  di
diverse provincie, la costituzione di esso e' riservata al Ministero,
sentiti i rispettivi Consigli provinciali. 
 
  Potra' essere istituito per legge un  Consorzio  generale  di  piu'
provincie e di piu' Consorzi  speciali  che  hanno  intesesse  in  un
determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a  grandi  opere
di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.