Art. 23. (Art. 110 legge 20 marzo 1865, allegato F). Quando gl'interessi di un Consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso e' riservata al Ministero, sentiti i rispettivi Consigli provinciali. Potra' essere istituito per legge un Consorzio generale di piu' provincie e di piu' Consorzi speciali che hanno intesesse in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.