Art. 60. Il prestito internazionale, istituito per giovare agli studi di carattere superiore, e' consentito fra gli Stati d'Europa le cui pubbliche biblioteche accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocita' nel prestito dei libri, manoscritti e cimeli, e con tutte le norme stabilite per il prestito esterno dei libri e manoscritti. Il Ministero della pubblica istruzione pubblica nel Bollettino ufficiale l'elenco delle biblioteche straniere ammesse al prestito, le quali corrispondono direttamente con le biblioteche pubbliche governative del Regno. Per questo servizio le biblioteche pubbliche governative fungono da uffici di esportazione a norma del regolamento approvato con R. decreto 17 luglio 1904 modificato con R. decreto 28 giugno 1906.