(Regolamento-art. 60)
 
                              Art. 60. 
 
  Il prestito internazionale, istituito per  giovare  agli  studi  di
carattere superiore, e' consentito fra  gli  Stati  d'Europa  le  cui
pubbliche  biblioteche  accettino  i  vantaggi  e  gli  oneri   della
reciprocita' nel prestito dei libri,  manoscritti  e  cimeli,  e  con
tutte le  norme  stabilite  per  il  prestito  esterno  dei  libri  e
manoscritti. 
 
  Il Ministero della  pubblica  istruzione  pubblica  nel  Bollettino
ufficiale l'elenco delle biblioteche straniere ammesse  al  prestito,
le quali corrispondono  direttamente  con  le  biblioteche  pubbliche
governative del Regno. 
 
  Per questo servizio le biblioteche pubbliche governative fungono da
uffici di esportazione a  norma  del  regolamento  approvato  con  R.
decreto 17 luglio 1904 modificato con R. decreto 28 giugno 1906.