(Regolamento-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
  Per quanto concerne l'uso e le riproduzioni parziali  o  totali  di
manoscritti e cimeli, le biblioteche straniere debbono obbligarsi  ad
ottemperare alle prescrizioni del Regolamento speciale per l'uso e la
riproduzione dei cimeli e dei manoscritti. 
 
                   Visto, d'ordine di Sua Maesta': 
 
                Il ministro della pubblica istruzione 
 
                                RAVA.