(Accordo - Art. 18)
                             Articolo 18 
 
  1. Qualora l'Autorita'  doganale  adita  ritenga  che  l'assistenza
richiesta potrebbe pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico,  la
sicurezza od altri interessi vitali della Parte  Contraente  adita  o
potrebbe  implicare  la  violazione  di   un   segreto   industriale,
commerciale o professionale nel territorio  di  quella  Parte  oppure
potrebbe rivelarsi incompatibile con le  sue  disposizioni  legali  e
amministrative, essa puo'  rifiutare  di  prestare  tale  assistenza,
fornirla parzialmente  o  fornirla  soggetta  a  certe  condizioni  o
requisiti. 
  2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia  in  grado
di soddisfare una richiesta di natura  analoga  che  potrebbe  essere
inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la  prima  segnala  il
fatto nella propria richiesta. In  tal  caso,  l'esecuzione  di  tale
richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita. 
  3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale
adita quando  essa  interferisca  con  indagini  o  con  procedimenti
giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso,  l'Amministrazione
doganale adita consulta l'Amministrazione  doganale  richiedente  per
stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle  condizioni  dalla
prima eventualmente stabilite. 
  4. Il rifiuto  o  il  differimento  dell'assistenza  devono  essere
motivati.